Istanza di accesso agli atti in corso di causa, nel contenzioso appalti
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’azione di accesso incidentale ex art. 116, co. 2 c.p.a. è autonoma rispetto al giudizio principale e richiede, ai fini del suo accoglimento, la sola verifica in astratto del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’esigenza difensiva dell’istante, senza che sia necessario accertare, in via anticipata, l’ammissibilità o la fondatezza della domanda principale né la decisività dei documenti richiesti.
In materia di contratti pubblici, non è conforme al diritto euro-unitario una disciplina o prassi che riconosca prevalenza automatica al diritto di accesso difensivo rispetto alla tutela dei segreti tecnici e commerciali, dovendo invece essere assicurato un bilanciamento concreto ed effettivo tra il diritto a un ricorso efficace e la protezione del know-how aziendale.
Il bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo e la tutela dei segreti tecnici e commerciali rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e deve essere svolto caso per caso con adeguata istruttoria e motivazione, essendo precluso il sindacato sostitutivo del G.A. che, ove tale valutazione sia mancata, deve disporre il riesame dell’istanza.
Il G.A. non può surrogarsi alla P.A. nell’attività di contemperamento degli interessi, ma deve limitarsi ad annullare il provvedimento in difetto di bilanciamento, rimettendo alla P.A. stessa la rinnovazione della valutazione circa l’oscuramento dei documenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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