La discrezionalità tecnica della commissione di gara e il sindacato del Giudice amministrativo (G.A.)
Il Consiglio di Stato ha affermato che nel sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali rese dalla commissione giudicatrice nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica, il G.A. può verificare l’attendibilità, la coerenza logica, la correttezza metodologica e la non manifesta irragionevolezza dell’apprezzamento tecnico, ma non può sostituire una propria valutazione a quella dell’organo tecnico, né procedere a una nuova attribuzione dei punteggi o a un autonomo giudizio di maggiore meritevolezza delle offerte. Non è pertanto corretta la decisione che, pur formalmente esercitando un sindacato di legittimità, si traduca in una rivalutazione sostitutiva del merito tecnico-amministrativo, riservato alla stazione appaltante.
Il principio del pieno accesso del giudice al fatto non implica la sua piena sostituibilità alla P.A. nelle valutazioni tecniche. L’accertamento del fatto storico, della sua esistenza, consistenza e corretta rappresentazione è integralmente sindacabile dal giudice; resta invece riservata alla P.A. la successiva attività di interpretazione, qualificazione e ponderazione tecnica del fatto medesimo, salvo che risulti inficiata da travisamento, errore manifesto, irragionevolezza o illogicità evidente.
La verificazione e la CTU costituiscono strumenti istruttori finalizzati all’accertamento e alla comprensione del fatto tecnico rilevante per la decisione, ma non possono essere utilizzate per sostituire la valutazione tecnico-discrezionale riservata alla P.A. o per supplire ad una mancata valutazione. In particolare, con riferimento agli appalti pubblici, non è consentito il ricorso a detti mezzi di valutazione della prova per operare una nuova graduazione comparativa delle offerte o una diversa attribuzione dei punteggi. Gli ausili istruttori sono ammissibili solo ai fini della verifica della correttezza dell’iter valutativo e dell’accertamento di eventuali errori macroscopici o travisamenti.
Post di Alberto Antico – avvocato

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