Le norme sulla commissione di gara applicano anche alle concessioni di servizi
Il T.A.R. Brescia, dopo aver chiarito che il segretario verbalizzante non deve essere considerato tra i componenti della commissione (“La commissione, infatti, non è stata costituita con un numero di componenti pari e superiore a cinque (il segretario verbalizzante non può essere considerato componente, come già affermato da T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, nella sentenza 12-11-2013, n. 2756)” , afferma che le norme del Codice Appalti che disciplinano la formazione della commissione di gara si applicano anche alle concessioni di servizi.
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