Quando vi è un effettivo inizio dei lavori edili?

08 Ago 2014
8 Agosto 2014

Il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza del 06 agosto 2014 n. 4201 si sofferma sul concetto di inizio dei lavori ex art. 15 del D.P.R. n. 380/2001: “La nozione di "inizio dei lavori" contenuta nell’art. 15, comma 2 DPR n. 380 del 2001 deve intendersi come riferita a concreti lavori edilizi.

In questa prospettiva i lavori devono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nell’elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio (cfr. Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2010, n. 7114; Cass. pen. n. 19101 del 2008, Cass. pen. n. 19101 del 2008; Cass. pen. n. 19101 del 2008; Cass. pen. n. 12316 del 2007; Cass. pen. n. 539 del 2006).

E’ evidente che il mero espianto arboreo e l’apposizione del cartello di cantiere non può considerarsi come effettivo inizio dei lavori tale da manifestare la reale e consistente voluntas aedificandi dell’appellante (cfr. Cons. St., sez. II, 28 aprile 2010, n. 4170; Cons. St., sez. IV, 18 giugno 2008, n. 3030)”.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 4201 del 2014

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