Licenza di istituto di vigilanza e attività di portierato
Il TAR Piemonte evidenzia che la licenza di Istituto di vigilanza ex art. 134 TULPS è prevista come necessaria per una serie di attività specificamente elencate dal d.m. n. 269/2010, tra i quali non è inclusa quella di cd. portierato, atta solamente a garantire l'ordinato utilizzo di un immobile da parte dei fruitori dello stesso, ovvero finalizzata alla sorveglianza e alla protezione degli immobili, dei beni in essi presenti e dell’accesso agli stessi da parte di estranei.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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