L’informazione antimafia
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che è illegittima l’informazione antimafia motivata in ragione del rapporto di parentela con un soggetto imputato in un procedimento penale di associazione per delinquere di stampo mafioso, laddove non vengano forniti elementi in ordine alla concreta possibilità che detto soggetto, da tempo non più convivente con la persona destinataria dell’informativa, ne possa influenzare le scelte imprenditoriali.
L’informazione antimafia motivata in ragione di un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il reato di bancarotta semplice, così derubricato rispetto alla contestazione di bancarotta fraudolenta, è illegittima sia in ragione di detta derubricazione, sia perché la cd. riforma Cartabia ha limitato l’efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento.
Quest’ultima novella legislativa incide necessariamente anche sulle disposizioni contenute nel Codice antimafia che disciplinano la documentazione antimafia, costantemente considerate dalla giurisprudenza quali “norme diverse da quelle penali”, perché disciplinano istituti di natura esclusivamente preventiva e non punitiva, per cui persino in riferimento a uno dei reati ritenuti ostativi (com’è quello ex art. 416-bis c.p.), ai sensi dell’art. 67, co. 8 d.lgs. 159/2011, la sentenza di patteggiamento non può (più) ritenersi equiparata alla sentenza di condanna.
Post di Alberto Antico – avvocato
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