Accertamenti in sede penale e documentazione antimafia
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, in tema di documentazione antimafia, la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del G.A. completo e penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere discrezionale attribuito alla P.A. sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti storici.
Un fatto non sufficientemente provato in sede cautelare penale non può ritenersi accertato in sede di adozione dell’informazione interdittiva antimafia, altrimenti incorrendosi in un deficit sistemico di ragionevolezza dell’ordinamento giuridico inteso nel suo complesso. Si deve distinguere tra giudicato penale di merito e giudicato penale cautelare: il secondo non si forma alla stregua del principio di certezza «oltre ogni ragionevole dubbio», ma postula solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
La prova presuntiva nel giudizio amministrativo è quella tratta in via critica dal giudice mediante la valutazione degli elementi indiziari di cui dispone. Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti, devono costituire una pluralità , essere specifici e conducenti, nonché risultare univoci tra loro (ossia nel loro significato inferenziale).
Gli accertamenti di fatto cristallizzati nelle sentenze penali fanno stato in qualsiasi altro processo ed anche nei procedimenti amministrativi, quale è quello volto ad emettere l’informativa antimafia.
Costituisce un insuperabile vulnus motivazionale del provvedimento prefettizio ancorare lo stesso a un provvedimento adottato dal giudice penale senza dar conto (e senza valutarli) degli ulteriori provvedimenti che siano stati adottati nell’ambito dello stesso procedimento (e sugli stessi fatti) in epoca antecedente all’adozione dell’informazione interdittiva antimafia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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