L’interpretazione del bando di gara
Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. Le regole di cui all’art. 1363 c.c. non sono affatto recessive rispetto a quelle dell’interpretazione letterale, con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto. È necessario procedere al coordinamento delle varie clausole, prescritto dall’art. 1363 c.c., anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione, con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato, va riferita all’intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione alla singola clausola.
Post di Alberto Antico – avvocato
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