Si possono modificare i punteggi dell’offerta tecnica, dopo aver valutato l’offerta economica?

05 Giu 2026
5 Giugno 2026

Il TAR Catania ha affermato l’illegittimità della rideterminazione in autotutela dei punteggi dell’offerta tecnica disposta dopo l’apertura e la valutazione delle offerte economiche, in quanto viola il principio di segretezza delle offerte economiche e compromette l’imparzialità della procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

È illegittima la rivalutazione delle offerte tecniche effettuata dopo l’apertura delle offerte economiche, salvo che le modifiche si risolvano in mere correzioni di errori materiali, ossia di inesattezze esecutive nella esternazione di una volontà già correttamente formata, e non in errori di valutazione che incidono sul processo genetico del giudizio tecnico della commissione. Affinché possa ricorrere un’ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che la discrasia sia il frutto di una svista che determini una difformità tra la manifestazione della volontà esternata nell’atto e la volontà sostanziale dell’Autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come un errore palese secondo un criterio di normalità, ossia senza la necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo.

Il principio della segretezza delle offerte, fatti salvi i casi conclamati di errori materiali, deve operare in maniera piena, senza eccezioni di sorta, essendo posto a presidio della serenità e dell’imparzialità dell’attività valutativa della commissione aggiudicatrice, che non può essere oggetto di turbativa, neppure in astratto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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