L’obbligo di sopralluogo come causa di esclusione dalla gara

18 Feb 2022
18 Febbraio 2022

Il TAR Veneto evidenzia che la causa di esclusione prevista dall’art. 8, co. 1, lett. b) del d.l. n. 76/2020 (relativa all’obbligo di sopralluogo dei luoghi da parte degli operatori economici partecipanti) è limitata solamente a quelle ipotesi in cui tale adempimento è “indispensabile”, e quindi in cui l’offerta di gara può essere formulata solamente dopo aver visitato i luoghi.

Peraltro, nessuna disposizione del Codice Appalti prevede la possibilità di stabilire un termine perentorio, a pena di esclusione, per effettuare le richieste di sopralluogo: quel che può essere previsto come obbligatorio – nei limiti supra delineati – è il sopralluogo in sé considerato. Si applica quindi il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, co. 8 d.lgs. n. 50/2016, con conseguente illegittimità della clausola.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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