La ristrutturazione edilizia nelle zone di vincolo paesaggistico

17 Feb 2022
17 Febbraio 2022

L'avvocato Andrea Calzolaio, che sentitamente ringraziamo, ci invia un articolo, che volentieri pubblichiamo, sulla ristrutturazione edilizia dopo la normativa c.d. “semplificazioni” e la qualificazione degli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. 

articolo su ristrutturazione edifici in zona vincolata

3 replies
  1. Anonimo says:

    E invece AVV, Calzolaio, anche io ero convinto che gli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili non vincolati nella loro individualità ma ubicati in zone sottoposte a tutela in base al Codice vanno qualificati alla stregua non dell’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR n. 380, bensì dell’art. 10 comma 1 lett.c del medesimo DPR. Nel mentre i Funzionari della Provincia di Padova, che hanno la competenza per alcuni comuni per la parte paesaggistica, ritengono che l’intervento sia di nuova costruzione in questi casi– geom. giglio g.

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  2. Anonimo says:

    NOTO UNA CONTRADDIZIONE NEI RAGIONAMENTI; da un lato si dice che non sono di vietati siffatti interventi (che restano consentiti se conformi alle norme applicabili), riferiti all’art. 10 lett.d;
    DALL’ALTRA: che per certi aspetti ci si aspetterebbe al contrario che il legislatore favorisca la ristrutturazione degli immobili obsoleti proprio nelle zone di maggiore rilevanza paesaggistica o paesistica, essendo essa ivi meglio garantita nel suo effetto migliorativo del paesaggio, in quanto sottoposta a controllo specifico della Soprintendenza e della Regione. GEOM. GIGLIO

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  3. Anonimo says:

    io sono fermo a questo: Rispetto alla precedente versione della lett. d) dell’art. 3 del T.U. Edilizia, sono state aumentate le restrizioni al concetto di ristrutturazione edilizia (quale demolizione e ricostruzione) per gli immobili tutelati: se prima non poteva essere considerato tale solamente l’intervento che comportava modifiche di sagoma, ora non può essere considerato ristrutturazione nemmeno l’intervento che comporti modifiche di prospetti, sedime, delle caratteristiche planovolumetriche e tipologiche dell’edificio, nonché che comporti aumenti di volumetria.

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