Pubblici appalti e attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa
Il TAR Basilicata ha affermato che l’art. 1, co. 53 l. 190/2012, che richiede l’iscrizione nell’“elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa” per le imprese – tra le altre – che svolgono attività di “ristorazione, gestione delle mense e catering”, comporta una causa di esclusione speciale, applicabile anche in mancanza di menzione nella lex specialis di gara (all’uopo suscettibile di eterointegrazione) e non contrastante con il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Non si oppone a tale conclusione l’intenzione dell’impresa di ricorrere, relativamente all’attività di preparazione dei pasti, all’istituto del sub-affidamento di cui all’art. 119, co. 3, lett. d d.lgs. 36/2023, in quanto detta tipologia contrattuale afferisce a prestazioni rese in favore dell’operatore economico aggiudicatario del contratto di appalto (quindi non direttamente nei confronti della Stazione appaltante) e di prestazioni di carattere accessorio e secondario, oggettivamente diverse da quelle da rendersi da parte dell’appaltatore sulla base del contratto di appalto. Nel caso di specie, dalla disamina della lex specialis risultava che quella in evidenza era una prestazione non marginale nell’economia della commessa e, inoltre, da rendersi direttamente in favore della Stazione appaltante (rectius, dei soggetti beneficiari del servizio).
Post di Alberto Antico – avvocato
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