Pubblici appalti e verifica dell’equivalenza tra i CCNL

07 Ott 2026
7 Ottobre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nel vigore del d.lgs. 36/2023, la determinazione di affidamento/aggiudicazione, ai sensi dell’art. 11, co. 4 d.lgs. cit., deve necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza tra il contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato dall’operatore economico e quello indicato dalla lex specialis che ha carattere obbligatorio. La stessa può ritenersi adeguatamente compiuta laddove sia desumibile dall’istruttoria svolta ai fini dell’aggiudicazione e della verifica di congruità dell’offerta. L’obbligo di verifica previsto dall’art. 11 cit. non richiede necessariamente particolari approfondimenti istruttori, qualora il raffronto tra i contratti collettivi consenta di pervenire a una valutazione positiva di equivalenza. La verifica può risultare anche implicitamente desumibile dall’esito del procedimento di controllo dell’anomalia dell’offerta e dal successivo provvedimento di aggiudicazione.

La verifica tecnica dell’equivalenza tra il CCNL applicato dall’operatore economico e quello indicato dalla lex specialis compiuta dalla stazione appaltante è sottratta al sindacato del G.A., in assenza di specifici elementi idonei a dimostrarne la manifesta irragionevolezza o illogicità.

Post di Alberto Antico – avvocato

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