Sindaci supplenti e cause di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica
Il TAR Piemonte rileva che la figura del sindaco supplente, trovandosi a dover intervenire solamente nelle ipotesi ex art. 2401 c.c. (morte, rinuncia o decadenza di uno dei sindaci effettivi), rientra tra i soggetti per i qual sussiste l’obbligo di dichiarare la presenza di condanne ex art. 80, co. 3 d.lgs. n. 50/2016 solamente se ha effettivamente svolto le funzioni di sostituzione.
Peraltro, in merito a quali condanne debbano essere comunicate, a pena di esclusione dalla gara, dopo aver evidenziato che le ipotesi di esclusione devono ritenersi tassative, il Giudice ha evidenziato che la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta non è incluso tra di esse.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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