Subappalto necessario e subappalto facoltativo
Il TAR Catania, nel contesto di un giudizio sui pubblici appalti, ha distinto il subappalto necessario (o qualificante) dal subappalto facoltativo (o classico, o ordinario).
Nelle ipotesi di subappalto facoltativo l’affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale (essendo il concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione); nel subappalto necessario, il concorrente non possiede tutte le qualifiche relative alle lavorazioni previste dal bando, perciò l’affidamento in subappalto (ad un soggetto in possesso delle pertinenti qualificazioni) dell’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire tale tipo di prestazioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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