È assolutamente indispensabile l’abuso dell’arma per poter revocare la licenza?
Il TAR Veneto afferma che la revoca del porto d’armi per abuso dell’arma è presupposto previsto dagli artt. 10, 11, 39, e 43 del R.D. n. 773 del 1931, ma non è esclusivo, poiché anche l’omissione delle cautele necessarie ad impedire un utilizzo dell’arma da parte dei soggetti non autorizzati può portare alla revoca della licenza. L’inaffidabilità, ad esempio, è valido motivo per il ritiro della licenza, senza neppure la necessità di dimostrare l’avvenuto abuso.
Post di Brenda Djuric – Dott. ssa in giurisprudenza
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