Il superbonus 110%, gli immobili con qualche abuso o difformità e il giudice penale

23 Set 2021
23 Settembre 2021

Alcuni interventi col superbonus 110% appaiono incamminati su sentieri insidiosi e scivolosi.

In data 14 settembre 2021 ho pubblicato su Italiaius un post sul superbonus 110%, esaminando l'articolo 119 del D.L. 19/05/2020, coordinato con il D.L. 77/2021, dopo la conversione in legge (con la legge 108 del 2021).

Il comma 13-ter di tale articolo stabilisce che gli interventi del superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Il comma 13-ter aggiunge che: "Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Il comma 13-quater precisa poi che: "Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento".

Dunque gli interventi col superbonus non hanno alcun effetto di sanatoria sugli abusi edilizi esistenti prima dell'intervento.

Ma cosa ne penserà il giudice penale, che ritiene reato qualsiasi intervento su un immobile abusivo?

Ricordiamo, infatti, cosa dice la Corte di Cassazione penale sugli interventi su immobili abusivi non sanati, in relazione al reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001: “tale impostazione, tuttavia, avrebbe una sua valenza nel caso in cui fosse certo che il titolo autorizzatorio fosse legittimo, mentre, in caso contrario, sarebbero idonee ad assumere rilievo penale anche mere condotte manutentive, dovendosi richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Rv. 277349 e Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016, Rv. 267582), secondo cui, in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente” (Cass. pen. n. 27993/2020).

Io mi limito a segnalare la questione: poi eventualmente sarà il giudice penale a valutarla.

Questi pasticci succedono quando al legislatore manca la visione dell'ordinamento giuridico e crea ingranaggi giuridici che si inseriscono un po' a caso nel sistema, senza un ordine logico.

Cassazione-27993-2020

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

5 replies
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Buon giorno, segnalo che il problema non sta nel fatto se uno lo segnali o meno in procura lo stato non legittimo dell’immobile. Il problema è che, qualsiasi intervento, anche di semplice manutenzione ordinaria, presuppone la legittimità dell’esistente.

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  2. Anonimo says:

    Ha ragione Lei Avvocato- il Comune deve valutare e segnalare nei casi previsti- Ma se facciamo il termine di paragone con l’art. 6 della LR n. 19/2021, mi pare che la ratio sia la stessa-

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  3. Anonimo says:

    E poi in relazione al reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380/2001: il penale vale sugli interventi di immobili abusivi non sanati, soggetti a PDC o Scia alternativa mi pare-

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  4. SanVittore says:

    Visto che Il comma 13-quater dice che: “Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”, mi viene da pensare che debba essere fatta. Però è evidente che è una situazione confusa e pasticciata.

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  5. Anonimo says:

    Buon giorno Avvocato – il tutto presuppone che il Comune faccia la segnalazione in procura, ma in questi casi, siamo sicuri che debba essere fatto???

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