Motivazione dei dinieghi di detenzione o porto d’armi
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che anche i provvedimenti di diniego di autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi devono rispettare l’art. 3 l. 241/1990, secondo cui il provvedimento, anche se ampiamente discrezionale, deve essere fornito di adeguata e congrua motivazione che permetta di ricostruire l’iter logico-giuridico che porta a respingere la richiesta avanzata dal privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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