Subire un’aggressione non giustifica di per sé il rifiuto di rinnovo del porto d’armi

25 Mar 2025
25 Marzo 2025

Siamo a Palermo. Un barista si rifiuta di servire del ghiaccio, di cui ha una scorta limitata, ad un avventore conosciuto di vista e della zona. Il cliente se ne va, poi torna accompagnato da un’altra persona che avanza la stessa richiesta di ghiaccio. Il barista di nuovo rifiuta.
Nasce una colluttazione tra l’avventore e il fratello del barista. Intervengono altre persone appena sopraggiunte e, al fine di dividere le parti, il padre del barista. Sia il fratello, sia il padre si limitano a parare i colpi al fine di difendersi.
L’aggressione termina quando è data voce dell’arrivo delle forze dell’ordine.
In virtù di questa vicenda, il Questore rigetta l’istanza per il rinnovo del porto di fucile per uso tiro al volo sia al barista sia al fratello, con ritiro cautelare delle armi ex art. 39 TULPS. A seguire, il Prefetto irroga loro il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Il fratello ricorre al TAR e perde.
Il barista è più fortunato.
Il TAR Palermo (in diversa composizione collegiale) ha affermato che il comportamento tenuto dal barista, che si è limitato a difendersi passivamente, non manifesta alcuna sua propensione ad abusare delle armi. Inoltre, la lite non si inserisce in una pregressa situazione di conflittualità tra le parti, suscettibile di degenerare ulteriormente. I provvedimenti impugnati si fondano dunque su un episodio isolato che per la sua dinamica non esprime un atteggiamento di disinteresse del barista rispetto agli interessi riferibili alla sicurezza pubblica e che si inscrive peraltro in un contesto di piena legalità e di rispetto delle leggi poste a salvaguardia dell’ordinato vivere civile, considerata l’assenza di pregiudizi penali a carico dell’interessato.

Post di Alberto Antico – avvocato


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