Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) costituisce un atto autonomamente e immediatamente lesivo, impugnabile nel termine di legge sia in caso di esito negativo, sia in caso di esito positivo, con decorrenza dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’interessato. Ne consegue che, ove non venga tempestivamente impugnato il giudizio negativo di VIA, è inammissibile il successivo ricorso contro il diniego di concessione di derivazione idrica fondato su tale valutazione negativa, trattandosi di atto meramente consequenziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che il più sicuro modo di accertare la conoscenza di un titolo edilizio da parte di un terzo è l’esistenza dei lavori; in assenza di esso, e in presenza di un accesso agli atti, dev’essere quest’ultimo a essere posto come termine iniziale per la piena conoscenza, anche se – in ipotesi – dall’istanza di accesso si possa meramente dedurre che il terzo era a conoscenza in via generale del provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha considerato generico il motivo di diritto che non si soffermi – in materia di volumetrie Piano Casa – sulla correttezza dei calcoli, ma che si limiti a contestare tout court il calcolo medesimo, in via meramente apodittica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda i contenuti dei due principii cardine dell’atto amministrativo, ossia quello di ragionevolezza e quello di proporzionalità: il primo postula la coerenza tra valutazione istruttoria e decisione amministrativa; il secondo evidenzia che tale decisione non deve essere più gravosa dello stretto necessario per ottenere il suo scopo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che non spetta il risarcimento del danno da illegittimo rigetto della proposta di variante urbanistica, qualora l’annullamento sia dovuto a difetto di motivazione: l’annullamento per difetto di motivazione, lasciando il Comune libero di riesercitare il potere, non consente infatti formulare il giudizio di spettanza del bene della vita senza addentrarsi nel merito della scelta riservata alla P.A.
Né il risarcimento può essere riconosciuto come danno da perdita di chance, poiché tale posta risarcitoria afferisce a un differente tipo di danno e non può costituire un escamotage per sopperire alla mancata dimostrazione della spettanza del bene della vita: il danno da perdita di chance presuppone infatti l’incertezza sulla possibilità di conseguire il bene della vita, e finché la P.A. può esercitare il potere in senso favorevole al privato, il bene della vita è ancora conseguibile, sicché l’occasione non è definitivamente persa, ma, al contempo, non è possibile pretendere un risarcimento, se non dopo il suo riesercizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Brescia, in un appalto regolato dal d.lgs. 36/2023, ha affermato che la sostituzione dell’impresa ausiliaria può essere disposta solo se non c’è colpa da parte dell’ausiliata sull’assenza di un requisito di ordine speciale o di una causa di esclusione in capo all’ausiliaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Dottor Riccardo Renzi ha redatto una nota su condono edilizio e silenzio-assenso: limiti applicativi in caso di falsa dichiarazione sulla data di ultimazione dei lavori.
Riflessioni a margine della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 27 giugno 2025, n. 5622
Il TAR Palermo ha affermato che vanno considerati alternativi e non cumulativi i due requisiti di non eccedenza dei 750 mc e di non superamento del 30% della volumetria legittimamente realizzata, contemplati nell’art. 39, co. 1 l. 724/1994, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, un Comune ordinava la demolizione totale ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, avendo accertato una totale difformità dell’intervento eseguito rispetto al titolo abilitativo: la costruzione assentita, consistente in una villetta su tre livelli – di cui uno seminterrato, uno rialzato e un altro a mansarda – si era trasformata in un fabbricato di cinque piani fuori terra.
Il Consiglio di Stato (premettendo che la legittimità dell’ordinanza di demolizione era ormai consolidata dal passaggio in giudicato delle relative sentenze) ha affermato che il privato può, se lo ritiene, proporre alla P.A. un progetto di demolizione che tenga conto della individuazione delle parti ritenute conformi, su cui la P.A. stessa si dovrà pronunciare senza che tuttavia il Comune sia tenuto all’accertamento istruttorio richiesto dal privato: sarà onere di quest’ultimo dimostrare la conformità di parte dell’edificio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, l’ARPA provvedeva, da un lato, a elevare un verbale di contestazione di violazione amministrativa ex art. 29-quattuordecies d.lgs. 152/2006 e, dall’altro, a emettere un provvedimento di diffida ex art. 29-decies, co. 9, lett. a d.lgs. cit. al rispetto di una prescrizione dell’AIA nei confronti di una società agricola.
Onde non incorrere nella revoca dell’AIA e nella chiusura dell’attività, la società impugnava gli atti, ma ottemperava alla diffida.
Nel frattempo, l’ARPA archiviava il procedimento sanzionatorio, in ragione dell’infondatezza dei rilievi relativi all’inosservanza della prescrizione. Successivamente, ritirava la diffida.
Il Consiglio di Stato ha affermato che deve ritenersi sussistente la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento di un atto di diffida derivante, non già dall’intervenuta ottemperanza, ma dal successivo atto di ritiro della stessa, a condizione di interpretare e qualificare tale atto come annullamento d’ufficio, ovvero di esercizio di un potere di secondo grado, finalizzato a rimuovere l’atto (illegittimo) in precedenza adottato.
Alla qualificazione dell’atto di ritiro della diffida adottato dalla P.A. come atto di autotutela consegue la conversione ex art. 32, co. 2 c.p.a. dell’azione di annullamento in azione sull’accertamento dell’illegittimità dell’atto di ritiro, nella parte in cui, pur eliminando la precedente diffida, ne conferma la legittimità, sussistendo un interesse ad accertare tale illegittimità, non solo ai fini risarcitori, ma anche conformativi della futura attività ispettiva. La fondatezza di detta azione è resa manifesta dall’intervenuto atto di autotutela.
Post di Alberto Antico – avvocato
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