Author Archive for: SanVittore
Aggiornamento del Piano di gestione delle acque e del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto delle Alpi Orientali
COMUNICATOÂ Â
Avviso relativo alle procedure di consultazione e partecipazione pubblica del terzo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto delle Alpi Orientali e del secondo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto delle Alpi Orientali. (25A00212)Â (GU Serie Generale n.14 del 18-01-2025)
Nell'ambito delle attivita' di aggiornamento del Piano di gestione del distretto delle Alpi Orientali e dell'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto delle Alpi Orientali, previsti rispettivamente ai sensi dell'art. 117, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 49/2010, si comunica che, per ciascuno di detti piani, e' pubblicato il rispettivo «Calendario e programma di lavoro - misure in materia di informazione e consultazione pubblica». I documenti sono depositati e disponibili per la consultazione (formato cartaceo e digitale) presso l'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali nei seguenti uffici: Ufficio di Trento, piazza Vittoria n. 5 - Trento; Ufficio di Venezia, Cannaregio n. 4314 - Venezia. Detti documenti sono altresi' consultabili e scaricabili dal sito https://distrettoalpiorientali.it Ai sensi dell'art. 66, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, chiunque puo' presentare le proprie osservazioni scritte via posta ordinaria all'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali oppure tramite posta elettronica all'indirizzo segreteria@distrettoalpiorientali.it oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo alpiorientali@legalmail.it
Post di Daniele Iselle
Cambio d’uso, in Zona B, in area con PUA non approvato
Il TAR Veneto ha affermato che, in base al combinato disposto degli artt. 23 e 10, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001, la SCIA alternativa al PdC è, in genere, utilizzabile per i cambi di destinazione d’uso solo nelle Zone A.
Nelle Zone B è invece necessario il PdC, vieppiù qualora non sia stato approvato il PUA pur previsto dallo strumento urbanistico: in quest’ultimo caso, devono anche rispettarsi le condizioni previste dall’art. 9, co. 2 d.P.R. cit.
Post di Alberto Antico – avvocato
Cambio d’uso non autorizzato da commerciale a luogo di culto
Il TAR Veneto ha dichiarato la legittimità di un provvedimento comunale che accertava un mutamento di destinazione d’uso in luogo di culto urbanisticamente rilevante, realizzato in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, ed intimava il ripristino della destinazione originaria commerciale ovvero un utilizzo alla stessa conforme. Risultavano in particolare violati gli artt. 31 bis-ter l.r. Veneto 11/2004.
Non si può invocare la normativa di favore di cui al Codice del terzo settore, perché l’attività di culto non rientra in tale perimetro.
Il TAR ha altresì accertato in concreto un aumento del carico urbanistico, rispetto al precedente uso a supermercato dell’immobile.
Post di Alberto Antico – avvocato
Competenza sul procedimento di cambio d’uso da direzionale a residenziale
Il TAR Veneto ha affermato che il cambio d’uso di un immobile da direzionale a residenziale, non interessando beni strumentali dell’attività d’impresa, non è di competenza del SUAP, bensì dell’Ufficio tecnico comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il carattere precario di un manufatto
Il TAR Veneto ha affermato che la precarietà o no di un manufatto e, dunque, il suo regime giuridico dal punto di vista urbanistico non può essere dettata dal tipo di ancoraggio al suolo o dalla natura dei materiali utilizzati, ma dalla destinazione dell’opera.
Ad esempio, l’installazione di un box prefabbricato in zona agricola, mediante semplice appoggio e senza ancoraggio al suolo, non sottrae, di per sé, l’intervento al regime concessorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Manufatti precari e titoli edilizi
Il TAR Veneto ha affermato che la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e.5 d.P.R. 380/2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.
Post di Alberto Antico – avvocato
Aggiudicazione e durata dell’offerta
Il T.A.R. Veneto ricorda la natura dell’art. 32, c. 4 del d.lgs. n. 50/2016 sul termine di durata di 180 giorni di validità dell’offerta, rapportandola sia all’eventuale disciplina prevista dal bando di gara sia al comportamento della Stazione Appaltante che, nonostante il decorso del termine, decida ugualmente di disporre l’aggiudicazione della gara.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Parco del Sile
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 6 l.r. Veneto 8/1991 (Norme per l’istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile), che attribuisce all’approvazione del Piano ambientale, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l’automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza delle prescrizioni e dei vincoli approvati; questi ultimi a loro volta, all’interno del perimetro del Parco, sostituiscono le prescrizioni e i vincoli del Piano Territoriale Regionale di coordinamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il deposito di memorie e documenti al TAR deve avvenire entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile
Il TAR Veneto ha affermato che il deposito effettuato avvalendosi del cd. processo amministrativo telematico (P.A.T.) è possibile fino alle ore 24.00, ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini ex art. 73, co. 1 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12.00 si considera – ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo ed è quindi tardivo.
Post di Alberto Antico – avvocato

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