Cambio d’uso, in Zona B, in area con PUA non approvato
Il TAR Veneto ha affermato che, in base al combinato disposto degli artt. 23 e 10, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001, la SCIA alternativa al PdC è, in genere, utilizzabile per i cambi di destinazione d’uso solo nelle Zone A.
Nelle Zone B è invece necessario il PdC, vieppiù qualora non sia stato approvato il PUA pur previsto dallo strumento urbanistico: in quest’ultimo caso, devono anche rispettarsi le condizioni previste dall’art. 9, co. 2 d.P.R. cit.
Post di Alberto Antico – avvocato
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O meglio scusate, al c. 3 si dice : Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera c) – per cui ok scia alternativa in Zona A- è il PDL 144 all’art. 88, che ha eliminato questo passaggio.
Scusate ma la lr. n. 19/2021 art. 5, ed ora il “salva casa”, a cosa servono? per la prima parte intento, capisco che il salva casa è troppo recente. Non mi pare che l’art. 5 della lr. 19/2021 dica che in zona A serva la scia alternativa, ma rimanda ai titoli che servono per fare l’intervento, senza tenere conto se sia o meno urbanisticamente rilevante il cambio d’uso. Non vedo riferimenti alla legge regionale, per cui immagino sia una sentenza su fatti ante’ 2021.
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