Il potere di autotutela esecutiva possessoria della P.A. sui beni pubblici
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’autotutela esecutiva di cui all’art. 823, co. 2 c.c. presuppone, per il suo legittimo esercizio, la dimostrazione che il bene in questione appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile, presumendosi da siffatta qualità , iuris et de iure, la sua preordinazione al soddisfacimento di determinati interessi pubblici. Viceversa, non richiede la prova del possesso anteriore o di un diritto di proprietà ininterrotto per oltre venti anni, non essendo i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile suscettibili di usucapione.
Il potere di autotutela esecutiva possessoria sui beni di proprietà pubblica compete ai dirigenti, atteso che la riforma degli Enti locali ha comportato l’affermazione di un principio generale in ordine alla distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione della P.A., riservando le seconde alle figure amministrativo-dirigenziali, ivi compreso il potere di sgombero di proprietà comunali che non ha contenuto politico, trattandosi di attività di mera gestione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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