La concessione di beni demaniali per finalità sociali
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 9 d.P.R. 296/2005, secondo cui possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore dei soggetti di cui agli artt. 10 e 11 d.P.R. cit., rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili di cui all’art. 1 d.P.R. cit., gestiti dall’Agenzia del demanio nonché gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l’interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall’art. 12, co. 1 d.lgs. 42/2004, il provvedimento di concessione o di locazione è rilasciato previa autorizzazione del Ministero della cultura.
La valutazione della P.A. è ampiamente discrezionale, ma la necessità di avviare tempestivamente una procedura ad evidenza pubblica volta all’individuazione del concessionario che provveda alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del bene demaniale non costituisce una logica e sufficiente ragione ostativa per escludere la compatibilità funzionale del progetto presentato spontaneamente da un privato.
La P.A. dovrebbe considerare, ad esempio, ipotesi di clausole di revoca o recesso convenzionali, al fine di consentire il libero affidamento della gestione del bene demaniale mediante procedura o in caso di specifiche determinazioni non compatibili con il mantenimento del rapporto concessorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!