Sulla autotutela possessoria di cui all’articolo 378 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F
L'articolo 378 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F stabilisce quanto segue: "1. Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denuncie, e sentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.
2. Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
3. (comma 3 dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 12-26 luglio 1979, n. 84)
4. Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni".
Una sentenza del TAR Veneto precisa che per applicare questo articolo non è necessaria una motivazione sull'interesse pubblico ulteriore rispetto alla esigenza di recuperare l'uso di un'area e non è neppure necessario dimostrare che si tratti di un'area demaniale, bastando la dimostrazione della esistenza di un uso pubblico.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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