La deroga al vincolo cimiteriale

02 Lug 2026
2 Luglio 2026

Il TAR Napoli ha affermato che l’art. 338 r.d. 1265/1934, che prevede un vincolo di inedificabilità ex lege di 200 metri “dal perimetro dell’impianto cimiteriale”, contempla alcune ipotesi di deroga tra cui, per quanto d’interesse, quella disciplinata al comma 5: essa consente al Consiglio comunale di autorizzare una riduzione della zona di rispetto, nel caso di realizzazione di opere pubbliche o attuazione di interventi urbanistici, purché non sussistano controindicazioni sotto il profilo igienico-sanitario e sia acquisito il preventivo parere favorevole dell’ASL. Relativamente a tale ipotesi, il legislatore ha omesso di prevedere esplicitamente una soglia invalicabile per la realizzazione di opere pubbliche, come invece ha fatto nell’ipotesi di cui al comma 4, avente ad oggetto gli ampliamenti cimiteriali: ciò induce a ritenere che non si possa configurare, sul piano normativo, un divieto assoluto e generalizzato di intervento anche nella fascia più ristretta del vincolo cimiteriale (purché, ovviamente, siano rispettati tutti i presupposti normativi).

Il vincolo cimiteriale, pur configurandosi quale limitazione legale della proprietà privata a carattere generale e assoluto finalizzato alla tutela di una pluralità di interessi pubblici quali la salubrità, la sacralità del luogo di sepoltura e la possibilità di un’espansione ordinata del cimitero nel tempo, ammette la realizzazione di opere che risultino compatibili con tali finalità – ad esempio, un parcheggio funzionalmente connesso alla fruizione del cimitero – in quanto inidonee ad alterare il delicato equilibrio di interessi sotteso alla norma.

La situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, co. 5 r.d. 1265/1934, essendo una norma eccezionale e di stretta interpretazione non posta a presidio di interessi privati: la procedura di riduzione della fascia inedificabile resta attivabile nel solo interesse pubblico, come valutato dal legislatore nell’elencazione delle opere ammissibili.

Quanto al parere dell’ASL, l’art. 338 cit. richiede esclusivamente l’assenza di ragioni igienico-sanitarie ostative derivante dalla deroga al rispetto delle distanze minime.

Post di Alberto Antico – avvocato

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