Discoteca: caducazione dell’atto presupponente in caso di annullamento dell’atto presupposto
Nel caso di specie, il TAR Lecce annullava la licenza per intrattenimento e discoteca e l’autorizzazione all’agibilità ottenuti dal gestore di una struttura per lo svolgimento di attività di intrattenimento per un affollamento massimo di 600 persone, poiché le aree esterne dichiaratamente “a parcheggio e per altre manifestazioni”, in realtà era ancora a destinazione agricola.
Alla luce della sentenza intervenuta, il Comune annullava in autotutela i permessi di costruire e i provvedimenti di agibilità con cui, medio tempore, il gestore rendeva il proprio locale idoneo ad accogliere fino a 3000 persone.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato la legittimità dell’operato del Comune.
Nel caso di collegamento tra due o più provvedimenti avvinti da un nesso di presupposizione necessaria, opera un’invalidità ad effetto caducante, in cui l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto conseguenziale anche quando quest’ultimo non sia stato impugnato; in questo caso l’atto successivo deve porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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