Locazioni turistiche non imprenditoriali
Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia del turismo rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, fermo restando la possibilità di intervento dello Stato nella materia dell’ordinamento civile di sua competenza esclusiva ex art. 117, co. 2. lett. l Cost., al quale è riconducibile la libertà contrattuale in materia di locazione turistica e che può interferire con il settore del turismo.
L’attività di locazione per finalità turistica esercitata in forma non imprenditoriale, riconducibile al mero godimento indiretto di beni immobili, non richiede la SCIA ex art. 19 l. 241/1990, ma una mera comunicazione di inizio attività (c.i.a.), a fini di monitoraggio e non è quindi soggetta a poteri prescrittivi ed inibitori dell’Amministrazione locale.
Gli immobili destinati a locazioni per finalità turistiche devono possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa primaria e secondaria per i locali di civile abitazione, ma l’eventuale carenza di tali requisiti, mentre può ripercuotersi sulla validità o sull’adempimento del contratto di locazione eventualmente stipulato, non legittima l’inibizione, da parte della P.A., della stipula del contratto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La sentenza parla se bisogna fare il cambio d’uso?
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