La licenza per il commercio di oggetti preziosi
Il TAR Palermo ha affermato che, ai sensi dell’art. 127 TULPS, si impone a fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi di munirsi di licenza del Questore.
Ai sensi del precedente art. 11, l’autorizzazione di polizia può essere negata - tra l’altro - a chi abbia riportato condanne per furto e a chi non abbia tenuto una buona condotta (la Corte costituzionale, con sentenza n. 400/1993, ha dichiarato incostituzionale la suddetta norma nella parte in cui poneva a carico dell’interessato l'onere di provare la sua buona condotta).
Post di Alberto Antico – avvocato
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