Le grandi strutture di vendita
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 57, co. 3 l.r. Veneto 45/2017, che assoggetta le aree da destinare all’insediamento di grandi strutture di vendita superiori agli 8.000 mq (ossia il grande centro commerciale e il parco commerciale, come definiti dall’art. 3, co. 1, lett. g l.r. Veneto 50/2012) alla pianificazione coordinata tra più Comuni, ad eccezione dei casi in cui vi siano pregresse conformazioni urbanistiche alla data di entrata in vigore della legge, ossia il 29 dicembre 2017.
Post di Alberto Antico – avvocato
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