Consumo di suolo e nuovi insediamenti fuori dal consolidato

11 Gen 2024
11 Gennaio 2024

Il TAR Veneto ha ritenuto legittime le norme di uno strumento urbanistico comunale che individuavano gli ambiti APS (“Ambito di programmazione integrata per l’organizzazione sostenibile degli insediamenti”) tra quelli oggetto di precedenti previsioni di espansione rimaste inattuate, limitandosi a prevederne la futura sfruttabilità a fini insediativi e rinviando la definizione specifica degli interventi e dei dimensionamenti in esse realizzabili a successive varianti da approvare a seguito della stipula di accordi pubblico-privati ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004; tali accordi dovranno definire anche un piano di coordinamento o un PUA riferito all’intero ambito al fine di dare agli interventi uno sviluppo armonico e coerente ad un disegno complessivo.

Il TAR ha precisato che le iniziative programmatiche riferite ad interventi di nuova urbanizzazione che determinino consumo di suolo restano sottoposte ai limiti di cui all’art. 4, co. 2, lett. a l.r. Veneto 14/2017 ed alle procedure previste dall’art. 17, co. 4-bis l.r. Veneto 11/2004, che prevede – a tutela della par condicio tra tutti i proprietari delle aree interessate e, più in generale, dei soggetti interessati – l’espletamento di procedure ad “evidenza pubblica” per l’assegnazione delle volumetrie ammissibili ai sensi del provvedimento regionale di cui all’art. 4 l.r. Veneto 14/2017, nelle quali devono essere preventivamente individuati i criteri ai quali la P.A. dovrà ispirarsi per la valutazione delle proposte.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Scusi Avvocato, una domanda:
    In caso di presentazione di una singola proposta di accordo, la valutazione di cui ai limiti di cui all’art. 4, co. 2, lett. a l.r. Veneto 14/2017 ed alle procedure previste dall’art. 17, co. 4-bis l.r. Veneto 11/2004, che prevede – a tutela della par condicio, va sempre fatta da parte della P.A.???- Grazie

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