Ampliamento fino a 800 mc in zona agricola

13 Feb 2023
13 Febbraio 2023

Il TAR Veneto ha affermato che gli interventi previsti dall’art. 44, co. 5 l.r. Veneto 11/2004 prescindono dai requisiti soggettivi e dal Piano aziendale di cui ai precedenti commi 2 e 3.

La norma include tra gli interventi “sempre consentiti” anche l’ampliamento fino ad 800 mc delle case di abitazione esistenti in zona agricola.

Post di Alberto Antico – avvocato

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7 replies
  1. Anonimo says:

    art. 7 c. 7 – LR N. 14/2019
    7. Gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti purché gli edifici siano situati in zona territoriale omogenea propria.
    Qualora l’edificio da demolire si trovi in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, il comune può autorizzare il cambio di destinazione d’uso per l’edificio ricostruito, a condizione che la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona. Per cui nemmeno il ” piano casa” permette in relazione ad un capannone, il suo recupero ad uso residenziale –

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  2. Anonimo says:

    Ok a sagoma e sedime diversi, ma la ristrutturazione deve sempre conservare traccia dell’edificio esistente
    Lo stabilisce la Cassazione che precisa i limiti degli interventi di recupero (inclusi quelli con demolizione e ricostruzione) anche dopo le Semplificazioni del Dl 76/2020
    Per essere qualificati come tali gli interventi di ristrutturazione devono sempre mantenere traccia dell’edificio esistente. Anche a fronte di operazioni di demolizione e ricostruzione degli edifici originari. È la precisazione che arriva dalla Cassazione, con la sentenza n. 1669/2023 pubblicata il 18 gennaio. Un chiarimento importante (e destinato a far discutere) rispetto alle novità normative susseguitesi negli ultimi anni su questo tema, sempre con l’obiettivo di allargare il perimetro degli interventi qualificabili come ristrutturazioni rispetto alle nuove costruzioni.
    ll punto è che, per la Cassazione, anche di fronte all’ampliamento della definizione di ristrutturazione previsto dal decreto Semplificazioni del 2020 «permane comunque la ratio qualificante l’intervento edilizio, che postulando la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, è comunque finalizzata al recupero del medesimo, pur con le ammesse modifiche di esso». Traducendo dal giuridichese: la Cassazione segnala che quando si parla di ristrutturazione non si può radere al suolo l’edificio per creare qualcosa di completamente diverso. «In tal senso – si legge poco dopo nella sentenza – si è espressa anche di recente la giurisprudenza amministrativa, laddove ha evidenziato che la ristrutturazione edilizia, quale intervento sul preesistente, non può fare a meno di una certa continuità con l’edificato pregresso».
    Di più. Precisando i limiti entro i quali deve muoversi la definizione di ristrutturazione la Cassazione segnala la «necessità che venga conservato l’immobile preesistente, del quale deve essere comunque garantito il recupero». «Allo stesso modo – si legge sempre nella sentenza – la ristrutturazione dei manufatti crollati o demoliti è possibile al solo fine del loro “ripristino”, termine quest’ultimo dal significato univoco nella parte in cui esclude la mera demolizione a vantaggio di un edificio diverso». Inoltre, «la ristrutturazione, per definizione, non può mai prescindere dalla finalità di recupero del singolo immobile che ne costituisce l’oggetto».
    Conclusione? Per la Cassazione, «pur con le ampie concessioni legislative in termini di diversità tra la struttura originaria e quella frutto di “ristrutturazione» l’unico modo per distinguere l’intervento di ristrutturazione da quello di nuova costruzione» è che l’operazione di recupero non può prescindere «dal conservare traccia dell’immobile preesistente». Vale a dire che: «con riguardo alla ristrutturazione non vi è spazio per nessun intervento che lasci scomparire ogni traccia del preesistente».

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  3. Anonimo says:

    Sentenza cassazione 1669/2023 sulla demo /ricostruzione per essere considerata ristrutturazione anche dopo la modifica art 3 e 10 dpr 380/2001… Ci deve essere traccia dell esistente

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  4. Anonimo says:

    Infatti la norma parla che sono “sempre consentiti” gli ampliamenti fino ad 800 mc delle case di abitazione esistenti in zona agricola. Non ho mai visto interventi ex legge n. 58/78 e n. 24/85 di demo / ricostruzione-
    Ai sensi dell’art. 4 della L. reg. n. 24 del 1985, era possibile la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri e la ristrutturazione, “l’ampliamento fino al volume massimo, compreso l’esistente, di mc. 800” è ammesso “per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni”

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  5. Fiorenza Dal Zotto says:

    Gli interventi di demoricostruzione in zona agricola sono ammessi tanto in quanto riconducibili alla nuova definizione d ristrutturazione edilizia.

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  6. Anonimo says:

    A me non mi risulta che in zona agricola di possa fare una demo / ricostruzione in regime ordinario- ma solo con l’art. 8 della LR 14/2019- e i casi di cui all’art. 9- ed ora anche gli interventi di cui all’art. 3 lett.d. del dpr 380/2001- se le norme del PI lo permettono-

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  7. Fiorenza Dal Zotto says:

    Buon giorno, sentenza condivisibile. Ma la questione che più mi lascia perplessa e che sarebbe stato interessante approfondire, a mio avviso, è se l’intervento riguardi un intero edificio o solo una porzione dello stesso. Poter infatti qualificare come ristrutturazione la demolizione e ricostruzione in altro sito solo di parte di un edificio [e mi sembra che, quanto meno in relazione al capannone, si tratti solo di una porzione] possa creare effetti indesiderati per la tutela del territorio agricolo. Se infatti l’intervento di demolizione e ricostruzione non viene riferito all’intero edificio ma, per esempio, all’unità abitatva o alla porzione in proprietà, assisteremmo a un proliferare di porzioni di edfici che potrebbero essere demolite e ricostruite [e magari anche ampliate] in altre aree con un effetto di “moltiplicazione” di edifici sul territorio agricolo in contrasto con il generale principio di tutela invocato e ricordato dallo stesso artcolo 44 della l.r. 11/2004. Questo è, a mio avviso, il pericolo maggiore derivante dalla definizione di ristrutturazione edilziia e sarebbe necessario fare una riflessione su cosa debba intendersi per “edificio”. Riterrei corretto che un intervento di ristrutturazione con demo-ricostruzione in altra area possa essere ammesso solo se riferito all’INTERO edificio e non a una sua porzione. In caso contrario potrò fare un intervento anche di domolizione e ricostruzione, ma non in altro sito e solo in loco.

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