Revoca del contributo pubblico
Il TAR Palermo ha affermato che, quando la revoca del contributo pubblico è disposta a seguito di controlli ex post, il provvedimento poi assunto dalla P.A. non è qualificabile in termini di revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990, né quale esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies l. cit., quindi non devono essere rispettati i requisiti posti da tali norme.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!