Selezione di progetti oggetto di pubblico finanziamento
Il TAR Palermo ha affermato che nelle procedure dirette a selezionare i progetti da ammettere a finanziamenti pubblici, la valutazione degli stessi costituisca espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla relativa commissione giudicatrice, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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