Le Regioni non possono attribuire autonomamente ad alcuni soggetti la qualifica di agente contabile
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge calabra che attribuiva autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle società partecipate dalla Regione Calabria.
Le Regioni possono unicamente disciplinare l’assetto organizzativo interno della gestione societaria ed eventualmente gli ambiti della delega di amministratori e sindaci, ma non anche attribuire loro la qualifica di agente contabile (ottenendo così anche l’indebito effetto di allargare le ipotesi di giudizio di conto di spettanza della Corte dei conti). L’obbligo di rendere il conto delle partecipazioni sociali regionali dev’essere posto in capo agli Uffici della Regione stessa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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