Il contributo di costruzione solo nella parte del costo di costruzione è un credito privilegiato
Il Tribunale di Padova ha stabilito che solo il contributo di costruzione commisurato al costo di costruzione costituisce un credito privilegiato ex art. 2752 c.c., trattandosi di un’entra para-tributaria; al contrario, gli oneri di urbanizzazione sono dei corrispettivi di natura pubblicistica commisurati alla necessità di urbanizzare l’area e, quindi, presentano una natura giuridica differente. Per la stessa ragione, dato che i crediti privilegiati non possono essere oggetto di interpretazione analogiche e/o estensive, si può ipotizzare che anche l’obbligo di cedere aree a standard non è garantito da tale privilegio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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