Sulla rideterminazione del contributo di costruzione
Il T.A.R. conferma che per il Comune è doveroso ri-calcolare il contributo di costruzione che era stato applicato in maniera errata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Se si parla ancora dell’aliquota del costo di costruzione al 5%-
Il TAR Veneto ha riaffermato i principi sanciti dalla sent. Corte cost., n. 64/2020: l’aliquota statale del 5% del costo di costruzione era direttamente applicabile sin dall’entrata in vigore del T.U. edilizia, avvenuta il 30.06.2003; le Regioni non potevano introdurre aliquote inferiori; i Comuni i quali abbiano richiesto l’aliquota inferiore regionale hanno l’obbligo di chiedere il conguaglio.
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