Esecuzione degli obblighi da convenzione urbanistica… anche nei confronti del lottizzante fallito
Il TAR Veneto rileva che, se la convenzione di lottizzazione prevedeva la possibilità di esecuzione in danno delle opere da parte del Comune, l’escussione della relativa polizza fideiussoria comporta l’assunzione dell’obbligo di provvedere al completamento delle opere di urbanizzazione.
Ciò vale anche nell’ipotesi in cui l’originario soggetto lottizzante sia fallito, in quanto alle convenzioni urbanistiche non si applica l’art. 72 l. fall. che permette al Curatore di sciogliersi dai contratti stipulati dal fallito, se non ancora (completamente) eseguiti: e infatti, la convenzione urbanistica rientra negli accordi sostitutivi del procedimento di cui all’art. 11 l. n. 241/1990, aventi oggetto – e interesse – pubblico, che non potrebbe cedere di fronte ai (meri) interessi dei creditori.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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