Sulla rideterminazione del costo di costruzione

26 Nov 2020
26 Novembre 2020

Il T.A.R. Veneto conferma la legittimità dell’operato del Comune che ha chiesto al privato il conguaglio del 5% del costo di costruzione previsto ex lege dall’art. 16, c. 9 del d.P.R. n. 380/2001. Infatti, a seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 3, della l.r. Veneto n. 4/2015, cade la preclusione di richiedere tale conguaglio in seguito al rilascio del titolo edilizio. La sentenza è interessante anche perché esclude ogni legittimo affidamento in capo al privato e, al contempo, rimarca il carattere doveroso della richiesta di conguaglio da parte dell’ente comunale.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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3 replies
  1. Anonimo says:

    Per informazione – il Consiglio di Stato , sez. II sentenza n. 7799/2020-
    contenzioso che ha respinto in quanto infondati tutti i motivi dell’appello- e accolto le difese del Comune di Campodarsego.. geom, giglio

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  2. Anonimo says:

    Si può sempre ricorrere in secondo grado, quale organo di appello, al Consiglio di Stato.

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  3. Anonimo says:

    BUON GIORNO. PER CUI COMUNI A LAVORO PER RECUPERARE DAL 2011 AL 2015 ALLORA.
    Visto che l ‘anno in corso è andato..

    Rispondi

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