Comune di Spinea: programmazione attività formativa – webinar
L'Assessorato alla Pianificazione e Tutela del Territorio del Comune di Spinea, in collaborazione con KairosForma, organizza i seguenti due webinar nel mese di maggio 2026 :
Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 15/05/2026

Art. 14 co. 6 del dlgs n. 190/2024:
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021 è adeguato alle disposizioni del presente decreto.
E’ stato approvato l’adeguamento del decreto del 30 settembre 2022 ai nuovi regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Art. 3 e 4 del DM influenzano la parte sugli impianti legati ai titoli edilizi
Da capire se anche per altri tipi di impianti istallati in contestuale sia la stessa cosa, ovvero nel caso, come mai vale solo per gli impianti geotermici
Nel sito della Regione per la PAS è pure ripotato questo:
DGR 1473 del 20 novembre 2025
Sul numero 158 del 28/11/2025 è stata pubblicata la DGR n.1473 del 20/11/2025 che riporta “Prime disposizioni operative di adeguamento ai principi del D.Lgs. n. 190/2024 relativamente agli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone.”
La DGR 1473 recepisce a livello regionale le indicazioni del D. Lgs 190/2024 e riporta 4 allegati:
Allegato A “Disposizioni operative per gli impianti fotovoltaici ed eolici”
Allegato A1 “Documentazione minima a corredo dell’istanza”
Allegato B “Disciplina delle garanzie inerenti gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone”
Allegato B1 “Schema di contratto di garanzia inerente gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone”
A far data dalla pubblicazione della DGR 1473 (28/11/2025), non trovano più applicazione le disposizioni organizzative e/o procedurali previste da precedenti DGR inerenti gli impianti in oggetto, in particolare quelle dettate dalla DGR 4 agosto 2009, n. 2373, dalla DGR 3 agosto 2011, n. 1270 e dalla DGR 15 maggio 2012, n. 827, limitatamente all’Allegato B, nonchè dalla DGR n. 253/2012 limitatamente alla tipologia di impianti disciplinati dal presente provvedimento.
E’ fatto salvo il regime transitorio di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 190/2024.
DA FARE ATTENZIONE:
Bur n. 158 del 28 novembre 2025
Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1473 del 20 novembre 2025
Articolo, 1, comma 3, Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”. Prime disposizioni operative di adeguamento ai principi del D.Lgs. n. 190/2024 relativamente agli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone.
Nelle premesse del deliberato, come anche nell’alleg. A0, si dice:
L’art.10 della Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, sulla base di quanto previsto dall’art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 28/2011, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, ha disposto che rientri nella competenza dei Comuni il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici integrati e non integrati con potenza di picco fino ad un megawatt, ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica.
In sostanza si citano norme abrogate, non so per quale motivo. Se si vuole dire quello che diceva il citato art. 10, immagino si debba fare con una legge.
Il vero nodo interpretativo è questo:
Il D.Lgs. 28/2011 (art. 6) consentiva alle Regioni di attribuire competenze ai Comuni.
L’art. 10 L.R. 13/2011 nasce proprio da quella facoltà.
Ora però il D.Lgs. 190/2024 è norma statale sopravvenuta di riordino.
Quindi la questione giuridica è:
l’art. 10 regionale è ancora pienamente coerente con il nuovo assetto statale?
Fermo restando quanto affermato dalla DGRV, ci si potrebbe chiedere quali siano gli impianti sotto 1 MW di competenza comunale. Un caso potrebbe essere quello previsto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, ossia l’ipotesi di mancata disponibilità dell’area: in tali casi la norma rinvia all’art. 9. Resta da chiarire se ciò valga anche nell’ipotesi di mancata disponibilità delle opere connesse, comma 3, che la DGRV ritiene ammissibile in PAS.
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