Seminario sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

13 Mag 2024
13 Maggio 2024

Il Comune di Spinea ha organizzato per venerdì 24 maggio 2024 dalle 9.30 alle 13.00 un seminario da remoto sul seguente tema:

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. analisi dei procedimenti amministrativi: autorizzazione unica, denuncia di inizio attività, procedura abilitativa semplificata [pas], ecc.

2. profili urbanistici: aree idonee e non

3. obblighi nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni rilevanti

4. profili correlati alla tutela del paesaggio: interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica e interventi “liberi”

5. profili ambientali: vas, via, screening

Coordinatore scientifico

arch. Fiorenza Dal Zotto

Relatori:

avv. Domenico Chinello

avv. Alessandro Veronese

PER ISCRIVERSI: https://www.kairosforma.it/events/evento-spinea-24-maggio/

Webinar_24-05-2024_Programma

17 replies
  1. Anonimo says:

    Se per cortesia l’anonimo del post del 20 maggio 2024 ore 17:11

    -poteva meglio spiegare in cosa consistono….. le opere compensative per importi variabili e comunque non superiori ad una percentuale del 1,5-2% degli utili dell’impianto — grazie

    Rispondi
    • Anonimo says:

      Tale aspetto è stato esposto verbalmente direttamente dalle ditte che dovrebbero realizzare gli impianti, adducendo questa percentuale che, presumevo, fosse riportata su qualche atto normativo ovvero circolare, oppure altro. Davo per scontato che fosse individuabile in qualche modo ma non trovando riscontro normativo allora chiedo nel quesito come possa essere classificato questo aspetto. Pensavo fosse una sorta di compensazione derivante dall’impatto sul territorio di tali interventi che le ditte devono concordare con il Comune. Su due distinti interventi di impianti fotovoltaici entrambe le ditte hanno accennato questa percentuale che può arrivare sino al 1,5-2%, quindi ho dato per scontato che da qualche parte fosse scritta ed approfondire prima di affrontare l’argomento con le ditte stesse. Grazie.

      Rispondi
  2. Anonimo says:

    Stante all’art. Art. 8 della lr. 17/2022
    Norma di salvaguardia.
    1. L’istruttoria delle istanze presentate, a valere su aree per le quali è stato attivato il procedimento di riconoscimento quali aree agricole di pregio, è sospesa per il termine complessivo del procedimento come definito ai sensi dell’articolo 5.

    e poi all’art. 6 –

    Art. 6
    Competenze della Giunta regionale.
    1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentita la competente commissione consiliare, definisce le linee guida operative che presiedono alla realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui alla presente legge e alla realizzazione delle opere ed infrastrutture funzionalmente connesse.

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Quesito

    Impianto fotovoltaico a terra da realizzarsi in zona industriale non urbanizzata. Procedura che sta seguendo la Regione.
    Poiché non mi sembra che la normativa lo preveda in modo esplicito, si chiede se la realizzazione di tale impianto costituisce o meno consumo del suolo di cui alla L.R. 14/2017.
    Secondo quanto disposto dall’art. 12, comma 1 lett. c), della citata L.R. i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico sono in deroga a tale normativa. Secondo quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003 “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. Vedasi anche C.d.S. 2983/2021.
    Si richiama inoltre una sentenza TAR Veneto 1171/2023 in cui si afferma: “La Regione ha evidenziato inoltre che l’esame del progetto è stato effettuato in coerenza con l’orientamento espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA, in occasione della valutazione di istanze di analoghi impianti; il Comitato, alla luce della definizione di consumo di suolo di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2017 e dell’interpretazione di ISPRA, che considera reversibile il consumo di suolo per i parchi fotovoltaici, ha valutato che gli impianti fotovoltaici a terra localizzati in aree previste nello strumento urbanistico comunale come ZTO D non comportano consumo di suolo”.
    Quindi, per i caso in esame, sembrerebbe non esserci consumo del suolo.

    Rispondi
  4. Anonimo says:

    Quesito N. 1
    Impianto fotovoltaico a terra con potenza di kWp 7240, da realizzarsi in area agricola. Presentato in data antecedente all’entrata in vigore del D.L. 15 maggio 2024, quindi da concludersi con la previgente normativa ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del medesimo D.L..
    L’impianto viene realizzato in adiacenza ad un preesistente impianto (stessa proprietà) realizzato nel 2010. Il professionista sostiene che l’area di intervento, pur essendo ad uso agricolo, risulta “idonea” perché rientra nel raggio di 500 mt dall’impianto esistente.
    Per impianto a terra come sopra descritto e presentato in data antecedente all’entrata in vigore del D.L. 15 maggio 2024, si chiede:

    a) Esite una normativa che indentifica un’area agricola come “idonea” se ricompresa nel raggio di 500 mt da un impianto già esistente, come affermato dal richiedente? A conoscenza del sottoscritto tale possibilità è concessa per le zone D industriali, ma non per impianti esistenti in area agricola.

    b) È corretto considerare che tale impianto fotovoltaico a terra si possa realizzare ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. a) p.to 1, della L.R. 17/2022 che così recita:
    “2) in deroga a quanto previsto dal numero 1, la realizzabilità in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, applicando il regime di asservimento come definito all’articolo 2, con l’obbligo che le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all’impianto siano almeno pari a 15 volte l’area occupata dall’impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini;”.
    Inoltre il requisito di cui sopra è sufficiente oppure necessita simultaneamente anche quanto previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo e precisamente la realizzazione dell’impianto da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti.

    c) Qualora risulti che la documentazione prodotta per la PAS non sia completa, quale provvedimento potrebbe emettere il Comune.
    Richiamando l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 28/2011, la mancata presentazione di: “… dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”, comporterebbe, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, “… l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento …”, con la “… facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.”. La ripresentazione della PAS sarebbe soggetta alla nuova normativa D.L. 15 maggio 2024, vigente dal 16/05/2024, con impossibilità di realizzare l’intervento.

    Quesito N. 2
    Per gli impianti fotovoltaici a terra come vengono quantificate le opere di compensazione da concordare tra ditta richiedente e Comune. Due distinte ditte hanno espresso la disponibilità di concordare opere compensative per importi variabili e comunque non superiori ad una percentuale del 1,5-2% degli utili dell’impianto, adducendo che tale parametro è previsto per legge.

    Rispondi
  5. Anonimo says:

    Fatto salvo il DL Agroalimentare che andrà lunedì 6 maggio in CDM e che all’art. 6 sembra stabilire per legge che sui terreni agricoli gli impianti fotovoltaici non possono essere installati.

    Quesito: dal combinato disposto di cui all’art. 20 c. 8quater) del D.lgs n. 199/2021 e dall’art. 3 c. 1 let. A- Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio -della lr. n. 17/2022, quali aree materia di tutela (che cita quale aree sono di presuntiva non idoneità),

    -art. 20 c. 8quater:
    c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)) , né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

    Domanda: le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , SONO AREE IDONEE????; e nel caso dei beni sottoposti a tutela (penso ai 150 metri dai torrenti art. 142 c, let- c del D.lgs n. 42/2004 ) nonchè art. 136 dello stesso decreto, se va mantenuta la distanza di cinquecento metri della fascia di rispetto per gli impianti fotovoltaici, sono anche esse AREE IDONEE??? grazie

    Rispondi
  6. Anonimo says:

    Premesso che:

    L’intervento regionale (lr n . 17/2022) si doveva rendere necessario alla luce della legislazione statale che, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo più ampio e rapido dei sistemi di produzione energetica, ha ampliato i casi di aree idonee, creando tuttavia numerose difficoltà interpretative a causa della numerosa stratificazione normativa introdotta.
    Che la legge regionale deve dare un intervento chiarificatore e di indirizzo, deve chiarire innanzitutto che i criteri localizzativi regionali, così come le indicazioni nella legislazione statale circa l’idoneità alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, costituiscono una prima valutazione, diretta a orientare la presentazione delle istanze degli operatori e che resta salva la valutazione dei singoli progetti da parte delle amministrazioni competenti sull’ammissibilità degli impianti.

    Rimane ancora invece il tutto rimandato alle Competenze della Giunta regionale, che con proprio provvedimento e sentita la competente commissione consiliare, deve definire le linee guida operative che presiedono alla realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui alla presente legge e alla realizzazione delle opere ed infrastrutture funzionalmente connesse.

    Tale provvedimento dovrebbe almeno contenere e l’atto dovrebbe definire:

    – in quale misura sia possibile realizzare impianti fotovoltaici nelle aree agricole e, dunque, sia in quelle considerate idonee dal legislatore statale sia in quelle non dichiarate idonee. Gli impianti (o con moduli a terra o agrivoltaici) possono essere installati nella misura del 100% delle aree agricole idonee collocate a meno di 500 metri dagli impianti produttivi esistenti o a meno di 300 metri dalle autostrade; nella misura del 10% delle restanti aree agricole nella disponibilità del soggetto richiedente.

    – per quanto riguarda le aree di pertinenza degli ambiti industriali, artigianali e commerciali esistenti, dovrebbe specificare che l’installazione non dovrà comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell’impianto produttivo, né interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione.

    – si dovrà inoltre assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali prescritta dalla disciplina urbanistica in vigore, consentendo di ricoprire il 100% degli stessi con strutture di sostegno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico soprelevato, senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici; la medesima possibilità da prevedere anche per i parcheggi pubblici relativi ai medesimi ambiti urbanistici.

    – per favorire prioritariamente lo sviluppo degli impianti fotovoltaici in realtà territoriali già urbanizzate, dovrebbe essere specificato che gli ambiti industriali, artigianali e commerciali dismessi possono essere interamente utilizzati per l’installazione di impianti, a condizione che prima vengano demoliti i manufatti edilizi esistenti e siano svolte le eventuali bonifiche ambientali.

    – sempre nell’ottica di ridurre al minimo il consumo di suolo e incrementare il fotovoltaico sugli edifici, dovrebbe precisare che i regolamenti edilizi prevedano e disciplinano l’installazione di pannelli sulle coperture di edifici destinati all’esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione.

    Rispondi
  7. Anonimo says:

    Domanda secca:

    Le aree che sono state oggetto di deroga o variante con procedura di cui agli artt. 3 e 4 della lr n. 55/2012, ex art. 8, DPR n. 160/2010 devono essere considerate produttive e, conseguentemente, idonee ai fini della localizzazione di impianti fotovoltaici??? visto che si è prodotto uno specifico effetto di variante urbanistica.

    Rispondi
  8. Fiorenza Dal Zotto says:

    Il numero di quesiti conferma l’interesse che vi è sull’argomento e mi fa molto piacere. Naturalmente cercheremo di darvi risposta e di affrontare tutte le questioni che avete posto e che porrete. Grazie della partecipazione e dell’interesse.

    Rispondi
  9. Anonimo says:

    Quesito:
    aree idonee- Norme Nazionali

    L. 34 del 27/04/2022 e s.m.i.

    Art. 10cter
    Ulteriori aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici anche con moduli a terra

    – Aree agricole poste ad una distanza <= 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, cave e miniere.

    Stante all’art. Art. 8 della lr. 17/2022
    Norma di salvaguardia.
    1. L'istruttoria delle istanze presentate, a valere su aree per le quali è stato attivato il procedimento di riconoscimento quali aree agricole di pregio, è sospesa per il termine complessivo del procedimento come definito ai sensi dell'articolo 5.

    Domanda: Si possono installare fotovoltaici con moduli a terra in zona agricola in deroga ai sensi della citata legge n. 34/2002, o va sospeso il termine del procedimento, in attesa che venga definito il riconoscimento delle aree agricole di pregio, di cui all’art. 5 e successivo provvedimento regionale art. 6, della legge regionale??? Grazie.

    Rispondi
  10. Anonimo says:

    In sostanza in Veneto, come previsto dall’art- 8 della lr n. 17/2022, ad oggi è tutto fermo:

    Art. 8
    Norma di salvaguardia.
    1. L’istruttoria delle istanze presentate, a valere su aree per le quali è stato attivato il procedimento di riconoscimento quali aree agricole di pregio, è sospesa per il termine complessivo del procedimento come definito ai sensi dell’articolo 5.

    Visto che le province non hanno ancora definito tali procedimento, il tutto propedeutico al provvedimento di giunta regionale di cui all’art. 6 –

    Salvo l’art. 7 – aree con indicatori di idoneità – e salvo le leggi e decreti legislativi nazionali-

    Rispondi
  11. Anonimo says:

    L.R. n. 19 luglio 2022 n. 17 – Individuazione delle aree agricole di pregio (art. 5 2)

    Quesito:

    – le aree agricole di pregio quindi immagino “aree non idonee” e se anche in aree ricadenti nella classe di pregio più bassa, sono esclusi le installazioni dei fotovoltaici a terra, che vorrebbe dire che non si può installare nulla???

    -oppure le aree agricole di pregio sono soltanto un elemento dei criteri di presuntiva non idoneità all’istallazione di impianti fotovoltaici a terra, tra quelli previsti dall’art. 3 della L.R. n. 17/2022.

    Per cui la condizione di “presuntiva inidoneità” presuppone che l’Autorità che rilascia l’Autorizzazione possa valutare se le condizioni del pregio agricolo possano costituire elemento da tutelare (in base alla gradazione del pregio) o viceversa, se per il caso specifico si possa “giustificare” una deroga, quindi potrebbero essere suscettibili di rilascio di autorizzazione con motivazione, qualora non vi fossero altri elementi di presuntiva inidoneità.

    – Infine se si spiegava per le installazioni soggette a DILA o PAS, i comuni cosa devono fare, oltre a dare il parere, nel senso se il procedimento di chiude in ambito comunale- grazie

    N.B. dico questo perché sul BUR Veneto n. 103 del 0-08-2023

    è pubblicata una

    PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS)

    Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di impianto fotovoltaico a terra, richiesto dalla Società ******** Pratica n. 2022/144.
    Si comunica che, con Protocollo SUAP 0134954 in data 25/03/2022 – Codice SUAP 01605680295-23032022-1052 – Pratica n. 2022/144, la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex D.Lgs. 28/2011 s.m.i., di un impianto fotovoltaico a terra con potenza di 2.109,120 KWp, localizzato in Frazione Cà Cappello, nel Comune di Porto Viro (RO), presentata dalla società ********, si è conclusa con l’attestazione e la conclusione del procedimento di PAS da parte del Comune di Porto Viro (RO) in data 12/07/2023.

    Rispondi
  12. Fiorenza Dal Zotto says:

    Buon giorno, vi ringrazio di tutte queste segnalazioni. Approfondiremo il tutto durante il seminario. Grazie ancora e buona giornata

    Rispondi
  13. Anonimo says:

    Legge n. 11/2024(nuovo decreto energia), che introduce nuove semplificazioni per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili

    Semplificazioni sugli impianti da fonti rinnovabili
    Particolarmente corpose le modifiche introdotte all’art. 9, con l’inserimento di diversi commi, recanti misure di semplificazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

    In particolare si prevede che:

    -vengano prorogate al 30 giugno 2025 le semplificazioni previste dall’art. 47, comma 1-bis del D.L. n. 13/2023 (c.d. Decrrto PNRR 3), che esentano dallo svolgimento della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA alcuni impianti da fonti rinnovabili e di stoccaggio in aree idonee contemplate da piani sottoposti a VAS (comma 9-quinquies);

    -vengono elevate da 20 a 25 MW e da 10 a 12 MW le soglie di potenza superate le quali gli impianti fotovoltaici localizzati in aree idonee o altre zone vanno sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA (comma 9-sexies);

    -viene innalzata da 10 a 12 MW la soglia di potenza, al di sotto di cui gli impianti fotovoltaici sono sottoposti a Procedura abilitativa semplificata (PAS), anziché ad autorizzazione unica (AU) (comma 9-septies);

    Rispondi
  14. Anonimo says:

    Per le aree idonee ci sarebbe da chiarire l’art- 10bis della L. 34/2022 in merito al 60%, se si poteva coprire pure area destinata a parcheggi, e il tipo di struttura che di cui al c,2 – nel mentre per il Dlgs n. 199/2021 l’art. 22bis che su area di pertinenza industriale /artigianale etc., declassa queste strutture a ordinaria manutenzione. Visto anche l’art. 6 della lr vento n. 17/2022(IMPIANTI A TERRA) che rimanda per le caratteristiche di tale strutture.

    Rispondi
  15. Anonimo says:

    sul post di prima c erano alcuni errori-

    Speriamo che si riesca a fare il punto della situazione- tra D.lgs N. 387/2003, DM 10 settembre 2010, D.lgs n. 28/2011 – D.lgs n. 199/2021 (art. 20 aree idonee), legge n. 34 /2022(art. 10 bis e seguenti, aree idonee) e legge regionale n. 17/2022 (impianti a TERRA<); su questa ultima ci sarebbe da chiarire sia l'art. 5 (mappatura delle aree agricole di pregio(AAP) che devono fare le province- quella della provincia di Padova ha il 96% delle aree di pregio – DGR. n- 312 del 21-03-2023 -metodologia che deve conformarsi alla classificazione in "materia di tutela" di cui all'art. 3 delle LR n. 17/22 );

    -sia l'art. 6 – Competenze della Giunta regionale.
    1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentita la competente commissione consiliare, definisce le linee guida operative che presiedono alla realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui alla presente legge e alla realizzazione delle opere ed infrastrutture funzionalmente connesse.

    Non mi pare che sia stato fatto nulla-

    in ultimo – Non è ancora chiaro se tali impianti possono essere realizzati ai sensi dell'art. 12, c.1-bis della legge 34/2022- oppure è ancora tutto fermo visto che manca il DM citato all'art. 12 c. 1 della legge n. 34/2022, previa intesa della conferenza unificata-

    In un Webinar un Avvocato diceva addirittura che la Regione non poteva fare la legge, se non prima di tale conferenza unificata – qui occorre molta chiarezza

    Rispondi
  16. Anonimo says:

    Speriamo che si riesca a fare il punto della situazione- tra D.lgs N. 387/2003, DM 10 settembre 2010, D.lgs n. 28/2001 – D.lgs n. 199/2021 (art. 20 aree idonee), legge n. 34 /2022(art. 10 bis e seguenti, aree idonee) e legge regionale n. 17/2022 (impianti a TERRA<) su queta ultima ci sarebbe da chiarire sia l'art. 5 (mappatura delle arre agricole di pregio(AAP) che devono fare le provincie- quella della provincia di padova ha il 96% delle aree di pregio – DGR. n- 312 del 21-03-2023 -metodologia che deve conformarsi alla classificazione in "materia ei tutela" di cui all'art. 3 delle LR n. 17/22 );

    -sia l'art. 6 – Competenze della Giunta regionale.
    1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentita la competente commissione consiliare, definisce le linee guida operative che presiedono alla realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui alla presente legge e alla realizzazione delle opere ed infrastrutture funzionalmente connesse.

    Non mi pare che sia stato fatto nulla-

    in ultimo – Non è ancora chiaro se tali impianti possono essere realizzati ai sensi dell'art. 12, c.1-bis della legge 34/2022- oppure è ancora tutto fermo visto che manca il DM citato all'art. 12 c. 1 della legge n. 34/2022, previa intesa della conferenza unificata-

    In un Webinar un Avvocato diceva addirittura la la Regione non poteva fare la legge, se non prima di tale conferenza unificata – qui occorre molta chiarezza

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