Seminario sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

19 Apr 2024
19 Aprile 2024

Il Comune di Spinea ha organizzato per venerdì 24 maggio 2024 dalle 9.30 alle 13.00 nun seminario da remoto sul seguente tema:

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. analisi dei procedimenti amministrativi: autorizzazione unica, denuncia di inizio attivitĂ , procedura abilitativa semplificata [pas], ecc.

2. profili urbanistici: aree idonee e non

3. obblighi nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni rilevanti

4. profili correlati alla tutela del paesaggio: interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica e interventi “liberi”

5. profili ambientali: vas, via, screening

Coordinatore scientifico

arch. Fiorenza Dal Zotto

Relatori:

avv. Domenico Chinello

avv. Alessandro Veronese

PER ISCRIVERSI: https://www.kairosforma.it/events/evento-spinea-24-maggio/

Webinar_24-05-2024_Programma

11 replies
  1. Anonimo says:

    Premesso che:

    L’intervento regionale (lr n . 17/2022) si doveva rendere necessario alla luce della legislazione statale che, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo più ampio e rapido dei sistemi di produzione energetica, ha ampliato i casi di aree idonee, creando tuttavia numerose difficoltà interpretative a causa della numerosa stratificazione normativa introdotta.
    Che la legge regionale deve dare un intervento chiarificatore e di indirizzo, deve chiarire innanzitutto che i criteri localizzativi regionali, così come le indicazioni nella legislazione statale circa l’idoneità alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, costituiscono una prima valutazione, diretta a orientare la presentazione delle istanze degli operatori e che resta salva la valutazione dei singoli progetti da parte delle amministrazioni competenti sull’ammissibilità degli impianti.

    Rimane ancora invece il tutto rimandato alle Competenze della Giunta regionale, che con proprio provvedimento e sentita la competente commissione consiliare, deve definire le linee guida operative che presiedono alla realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui alla presente legge e alla realizzazione delle opere ed infrastrutture funzionalmente connesse.

    Tale provvedimento dovrebbe almeno contenere e l’atto dovrebbe definire:

    – in quale misura sia possibile realizzare impianti fotovoltaici nelle aree agricole e, dunque, sia in quelle considerate idonee dal legislatore statale sia in quelle non dichiarate idonee. Gli impianti (o con moduli a terra o agrivoltaici) possono essere installati nella misura del 100% delle aree agricole idonee collocate a meno di 500 metri dagli impianti produttivi esistenti o a meno di 300 metri dalle autostrade; nella misura del 10% delle restanti aree agricole nella disponibilitĂ  del soggetto richiedente.

    – per quanto riguarda le aree di pertinenza degli ambiti industriali, artigianali e commerciali esistenti, dovrebbe specificare che l’installazione non dovrĂ  comunque pregiudicare la funzionalitĂ  delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell’impianto produttivo, nĂ© interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione.

    – si dovrĂ  inoltre assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali prescritta dalla disciplina urbanistica in vigore, consentendo di ricoprire il 100% degli stessi con strutture di sostegno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico soprelevato, senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici; la medesima possibilitĂ  da prevedere anche per i parcheggi pubblici relativi ai medesimi ambiti urbanistici.

    – per favorire prioritariamente lo sviluppo degli impianti fotovoltaici in realtĂ  territoriali giĂ  urbanizzate, dovrebbe essere specificato che gli ambiti industriali, artigianali e commerciali dismessi possono essere interamente utilizzati per l’installazione di impianti, a condizione che prima vengano demoliti i manufatti edilizi esistenti e siano svolte le eventuali bonifiche ambientali.

    – sempre nell’ottica di ridurre al minimo il consumo di suolo e incrementare il fotovoltaico sugli edifici, dovrebbe precisare che i regolamenti edilizi prevedano e disciplinano l’installazione di pannelli sulle coperture di edifici destinati all’esercizio di attivitĂ  industriali, artigianali e commerciali, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione.

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    Domanda secca:

    Le aree che sono state oggetto di deroga o variante con procedura di cui agli artt. 3 e 4 della lr n. 55/2012, ex art. 8, DPR n. 160/2010 devono essere considerate produttive e, conseguentemente, idonee ai fini della localizzazione di impianti fotovoltaici??? visto che si è prodotto uno specifico effetto di variante urbanistica.

    Rispondi
  3. Fiorenza Dal Zotto says:

    Il numero di quesiti conferma l’interesse che vi è sull’argomento e mi fa molto piacere. Naturalmente cercheremo di darvi risposta e di affrontare tutte le questioni che avete posto e che porrete. Grazie della partecipazione e dell’interesse.

    Rispondi
  4. Anonimo says:

    Quesito:
    aree idonee- Norme Nazionali

    L. 34 del 27/04/2022 e s.m.i.

    Art. 10cter
    Ulteriori aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici anche con moduli a terra

    – Aree agricole poste ad una distanza <= 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, cave e miniere.

    Stante all’art. Art. 8 della lr. 17/2022
    Norma di salvaguardia.
    1. L'istruttoria delle istanze presentate, a valere su aree per le quali è stato attivato il procedimento di riconoscimento quali aree agricole di pregio, è sospesa per il termine complessivo del procedimento come definito ai sensi dell'articolo 5.

    Domanda: Si possono installare fotovoltaici con moduli a terra in zona agricola in deroga ai sensi della citata legge n. 34/2002, o va sospeso il termine del procedimento, in attesa che venga definito il riconoscimento delle aree agricole di pregio, di cui all’art. 5 e successivo provvedimento regionale art. 6, della legge regionale??? Grazie.

    Rispondi
  5. Anonimo says:

    In sostanza in Veneto, come previsto dall’art- 8 della lr n. 17/2022, ad oggi è tutto fermo:

    Art. 8
    Norma di salvaguardia.
    1. L’istruttoria delle istanze presentate, a valere su aree per le quali è stato attivato il procedimento di riconoscimento quali aree agricole di pregio, è sospesa per il termine complessivo del procedimento come definito ai sensi dell’articolo 5.

    Visto che le province non hanno ancora definito tali procedimento, il tutto propedeutico al provvedimento di giunta regionale di cui all’art. 6 –

    Salvo l’art. 7 – aree con indicatori di idoneitĂ  – e salvo le leggi e decreti legislativi nazionali-

    Rispondi
  6. Anonimo says:

    L.R. n. 19 luglio 2022 n. 17 – Individuazione delle aree agricole di pregio (art. 5 2)

    Quesito:

    – le aree agricole di pregio quindi immagino “aree non idonee” e se anche in aree ricadenti nella classe di pregio piĂą bassa, sono esclusi le installazioni dei fotovoltaici a terra, che vorrebbe dire che non si può installare nulla???

    -oppure le aree agricole di pregio sono soltanto un elemento dei criteri di presuntiva non idoneitĂ  all’istallazione di impianti fotovoltaici a terra, tra quelli previsti dall’art. 3 della L.R. n. 17/2022.

    Per cui la condizione di “presuntiva inidoneitĂ ” presuppone che l’AutoritĂ  che rilascia l’Autorizzazione possa valutare se le condizioni del pregio agricolo possano costituire elemento da tutelare (in base alla gradazione del pregio) o viceversa, se per il caso specifico si possa “giustificare” una deroga, quindi potrebbero essere suscettibili di rilascio di autorizzazione con motivazione, qualora non vi fossero altri elementi di presuntiva inidoneitĂ .

    – Infine se si spiegava per le installazioni soggette a DILA o PAS, i comuni cosa devono fare, oltre a dare il parere, nel senso se il procedimento di chiude in ambito comunale- grazie

    N.B. dico questo perché sul BUR Veneto n. 103 del 0-08-2023

    è pubblicata una

    PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS)

    Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di impianto fotovoltaico a terra, richiesto dalla SocietĂ  ******** Pratica n. 2022/144.
    Si comunica che, con Protocollo SUAP 0134954 in data 25/03/2022 – Codice SUAP 01605680295-23032022-1052 – Pratica n. 2022/144, la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex D.Lgs. 28/2011 s.m.i., di un impianto fotovoltaico a terra con potenza di 2.109,120 KWp, localizzato in Frazione CĂ  Cappello, nel Comune di Porto Viro (RO), presentata dalla societĂ  ********, si è conclusa con l’attestazione e la conclusione del procedimento di PAS da parte del Comune di Porto Viro (RO) in data 12/07/2023.

    Rispondi
  7. Fiorenza Dal Zotto says:

    Buon giorno, vi ringrazio di tutte queste segnalazioni. Approfondiremo il tutto durante il seminario. Grazie ancora e buona giornata

    Rispondi
  8. Anonimo says:

    Legge n. 11/2024(nuovo decreto energia), che introduce nuove semplificazioni per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili

    Semplificazioni sugli impianti da fonti rinnovabili
    Particolarmente corpose le modifiche introdotte all’art. 9, con l’inserimento di diversi commi, recanti misure di semplificazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

    In particolare si prevede che:

    -vengano prorogate al 30 giugno 2025 le semplificazioni previste dall’art. 47, comma 1-bis del D.L. n. 13/2023 (c.d. Decrrto PNRR 3), che esentano dallo svolgimento della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA alcuni impianti da fonti rinnovabili e di stoccaggio in aree idonee contemplate da piani sottoposti a VAS (comma 9-quinquies);

    -vengono elevate da 20 a 25 MW e da 10 a 12 MW le soglie di potenza superate le quali gli impianti fotovoltaici localizzati in aree idonee o altre zone vanno sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilitĂ  a VIA (comma 9-sexies);

    -viene innalzata da 10 a 12 MW la soglia di potenza, al di sotto di cui gli impianti fotovoltaici sono sottoposti a Procedura abilitativa semplificata (PAS), anziché ad autorizzazione unica (AU) (comma 9-septies);

    Rispondi
  9. Anonimo says:

    Per le aree idonee ci sarebbe da chiarire l’art- 10bis della L. 34/2022 in merito al 60%, se si poteva coprire pure area destinata a parcheggi, e il tipo di struttura che di cui al c,2 – nel mentre per il Dlgs n. 199/2021 l’art. 22bis che su area di pertinenza industriale /artigianale etc., declassa queste strutture a ordinaria manutenzione. Visto anche l’art. 6 della lr vento n. 17/2022(IMPIANTI A TERRA) che rimanda per le caratteristiche di tale strutture.

    Rispondi
  10. Anonimo says:

    sul post di prima c erano alcuni errori-

    Speriamo che si riesca a fare il punto della situazione- tra D.lgs N. 387/2003, DM 10 settembre 2010, D.lgs n. 28/2011 – D.lgs n. 199/2021 (art. 20 aree idonee), legge n. 34 /2022(art. 10 bis e seguenti, aree idonee) e legge regionale n. 17/2022 (impianti a TERRA<); su questa ultima ci sarebbe da chiarire sia l'art. 5 (mappatura delle aree agricole di pregio(AAP) che devono fare le province- quella della provincia di Padova ha il 96% delle aree di pregio – DGR. n- 312 del 21-03-2023 -metodologia che deve conformarsi alla classificazione in "materia di tutela" di cui all'art. 3 delle LR n. 17/22 );

    -sia l'art. 6 – Competenze della Giunta regionale.
    1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentita la competente commissione consiliare, definisce le linee guida operative che presiedono alla realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui alla presente legge e alla realizzazione delle opere ed infrastrutture funzionalmente connesse.

    Non mi pare che sia stato fatto nulla-

    in ultimo – Non è ancora chiaro se tali impianti possono essere realizzati ai sensi dell'art. 12, c.1-bis della legge 34/2022- oppure è ancora tutto fermo visto che manca il DM citato all'art. 12 c. 1 della legge n. 34/2022, previa intesa della conferenza unificata-

    In un Webinar un Avvocato diceva addirittura che la Regione non poteva fare la legge, se non prima di tale conferenza unificata – qui occorre molta chiarezza

    Rispondi
  11. Anonimo says:

    Speriamo che si riesca a fare il punto della situazione- tra D.lgs N. 387/2003, DM 10 settembre 2010, D.lgs n. 28/2001 – D.lgs n. 199/2021 (art. 20 aree idonee), legge n. 34 /2022(art. 10 bis e seguenti, aree idonee) e legge regionale n. 17/2022 (impianti a TERRA<) su queta ultima ci sarebbe da chiarire sia l'art. 5 (mappatura delle arre agricole di pregio(AAP) che devono fare le provincie- quella della provincia di padova ha il 96% delle aree di pregio – DGR. n- 312 del 21-03-2023 -metodologia che deve conformarsi alla classificazione in "materia ei tutela" di cui all'art. 3 delle LR n. 17/22 );

    -sia l'art. 6 – Competenze della Giunta regionale.
    1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentita la competente commissione consiliare, definisce le linee guida operative che presiedono alla realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui alla presente legge e alla realizzazione delle opere ed infrastrutture funzionalmente connesse.

    Non mi pare che sia stato fatto nulla-

    in ultimo – Non è ancora chiaro se tali impianti possono essere realizzati ai sensi dell'art. 12, c.1-bis della legge 34/2022- oppure è ancora tutto fermo visto che manca il DM citato all'art. 12 c. 1 della legge n. 34/2022, previa intesa della conferenza unificata-

    In un Webinar un Avvocato diceva addirittura la la Regione non poteva fare la legge, se non prima di tale conferenza unificata – qui occorre molta chiarezza

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