L’obbligo di autorizzazione all’intervento edilizio prima del 1967

13 Mag 2024
13 Maggio 2024

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto una pregevole ricostruzione della materia.

La legislazione statale antecedente al 1977 – in particolare la legge urbanistica n. 1150/1942, sia nel suo testo originario sia in quello innovato dalla l. 765/1967 – prevedeva che il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori (quest’ultimo a partire dalla disciplina introdotta nel 1967), nonché l’assuntore dei lavori fossero «responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione» (art. 31, co. 3 l. 1150/1942, che diviene comma 12 a seguito delle modifiche apportate dalla legge ponte). A garanzia del rispetto di tale disciplina, il Podestà, prima, e il Sindaco, poi, avevano il compito di vigilare sull’attività edilizia e dovevano ordinare l’immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultassero necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino (art. 32, co. 2 l. 1150/1942).

Per gli immobili realizzati in Comuni ricadenti in zone sismiche, l’obbligo di una previa autorizzazione edilizia era sancito, in epoca precedente, a livello di fonte primaria dal r.d.l. 640/1935 e dal r.d.l. 2105/1937.

Inoltre, l’obbligo di previa autorizzazione alla costruzione poteva essere disposto dal regolamento edilizio comunale, emanato in esecuzione della potestà regolamentare attribuita ai Comuni nella materia edilizia dai testi unici della legge comunale e provinciale susseguitisi nel tempo, quali il r.d. 5921/1889, il r.d. 269/1908 ed il r.d. 148/1915.

Post di Alberto Antico – avvocato

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