Eccessiva onerosità sopravvenuta della convenzione urbanistica
Il TAR Veneto evidenzia che la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta può essere richiesta solo se la modifica della prestazione (nel caso di specie, pecuniaria) è dovuta a cause straordinarie e non prevedibili; al contrario, se lo squilibrio rientra nei limiti e nei parametri dell’alea contrattuale, tale azione non può essere positivamente promossa.
Nel caso di specie, lo si evidenzia, la prestazione pecuniaria (così gravosa) era stata oggetto della stipula originaria, in un contesto economico e di mercato già allora fragile, dovendosi quindi ritenere accettato fin dall’inizio il rischio, da parte del privato, di sopportare la suddetta spesa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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