Vendita di immobile residenziale privo dell’abitabilità
La Corte di cassazione ha affermato che il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l’obbligo di consegnare all’acquirente il certificato di abitabilità, senza il quale l’immobile stesso è incommerciabile. La violazione di tale obbligo può legittimare sia la domanda di risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del danno – da liquidarsi in via equitativa – sia l’eccezione di inadempimento, e non è sanata dalla mera circostanza che il venditore, al momento della stipula, avesse già presentato una domanda di condono per sanare l’irregolarità amministrativa dell’immobile.
Se invece l’acquirente era edotto dell’assenza dell’abitabilità, non può lamentare l’inadempimento del venditore.
Post di Daniele Iselle
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