Non aggiornare annualmente il costo di costruzione costa caro … al tecnico comunale
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, ha accertato il danno erariale commesso dal responsabile dell’Area tecnica di un Comune, derivante dalla mancata rivalutazione annuale del costo di costruzione nelle pratiche edilizie, in violazione dell’art. 16 d.P.R. 380/2001.
Il funzionario, per dimostrare l’assenza di colpa grave, eccepiva che durante il periodo di riferimento (2007-2021), l’Ufficio tecnico avrebbe subito una cronica carenza di personale, potendo lui contare solo su due collaboratori a orario ridotto. La situazione organizzativa sarebbe stata aggravata dalla complessità delle mansioni attribuite all’Area tecnica, che includevano, oltre all’urbanistica, il commercio, le attività SUAP e la gestione di opere pubbliche. In particolare, egli era stato nominato RUP per numerosi progetti e aveva dovuto assumere, per un periodo, anche la responsabilità dell’Area Polizia Locale.
La Corte ha comunque rilevato che l’adeguamento annuale del costo di costruzione secondo l’indice ISTAT, previsto dall’art. 16, co. 9 d.P.R. 380/2001, costituisce un obbligo giuridico vincolato, a contenuto tecnico e automatico, che si innesta stabilmente nel procedimento amministrativo volto al rilascio del permesso di costruire. L’obbligo grava direttamente sull’Amministrazione comunale e, in particolare, sull’Ufficio tecnico competente, ed è da adempiere con cadenza annuale, senza necessità di ulteriori provvedimenti autorizzativi. Diverso è per gli oneri di urbanizzazione, i cui parametri vanno aggiornati con deliberazione comunale ogni cinque anni.
La semplicità del meccanismo di adeguamento, la sua cadenza annuale, la natura vincolata dell’obbligo, nonché la chiarezza della disciplina normativa di riferimento, concorrono a qualificare la condotta omissiva come gravemente colposa.
Post di Daniele Iselle
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Immagino ci sarà una prescrizione e che il Comune possa sempre recuperare 10 anni di arretrati.
Per capire cosa comporta il mancato intervento della Regione:
In Lombardia : € 496,77
PER L’ANNO 2025. A far data dal 01.01.2025 il Costo di Costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota del contributo di costruzione è aggiornato a € 496,77 al metro quadro.
In Veneto, solo con gli aggiornamenti Istat, senza il costo determinato periodicamente dalla
regione: € 310,00 circa -esempio comune di Padova (anno 2023)
Ma davvero si può scaricare la colpa sul tecnico comunale, quando la Regione è all’origine della grave mancanza iniziale?
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
La Regione mette a disposizione il calcolatore automatico del contributo di costruzione per agevolare professionisti e tecnici comunali al calcolo stesso e per garantire omogeneità del procedimento.
Quota relativa al costo di costruzione
La quota del costo di costruzione (QCC) è un’imposta riferita all’aumento di valore dell’edificio a seguito dell’intervento edilizio, ovvero al valore dell’oggetto edilizio realizzato o trasformato. Essa è dovuta per gli interventi edilizi di nuova costruzione; ristrutturazione edilizia; ristrutturazione urbanistica; restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo, limitatamente ai casi in cui comporti anche mutamento della destinazione d’uso con incremento di carico urbanistico; mutamento di destinazione d’uso senza opere comportante incremento di carico urbanistico.
La quota è pari ad una percentuale, compresa tra il 5% e il 20%, di un valore calcolato a partire dalla media dei valori di mercato degli immobili con pari caratteristiche e ubicazione presente nella Banca Dati OMI dell’Agenzia delle Entrate.
La QCC è dovuta per le destinazioni residenziale, commerciale, turistico-ricettiva, direzionale o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale; la QCC non è dovuta per le funzioni produttiva e rurale.
Zona OMI dell’intervento edilizio ottenibile mediante la consultazione del sito GEOPOI dell’Agenzia delle Entrate
IL TECNICO COMUNALE EVREBBE EVITATO LA CONDANNA
Avrei dato il concorso di colpa alla regione, che sono 35 anni che non aggiorna il costo-dobbiamo aggiornarlo dal 1990, le vecchie 250.000 lire
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
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