La libertà di riunione (art. 17 Cost.)
Nel caso di specie, una serie di scioperi creavano ingorghi stradali e svariati disagi nella zona industriale di un capoluogo di Provincia.
Il Prefetto emanava così un decreto ex art. 2 TULPS (avente natura di ordinanza contingibile e urgente) che vietava preventivamente e in via generale ed astratta assembramenti di persone e/o automezzi nella zona industriale per un periodo di oltre 5 mesi.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato il decreto, per violazione degli artt. 17 e 39 Cost., ponendo utili principi in materia di poteri amministrativi a fronte della libertà di riunione costituzionalmente riconosciuta ai cittadini.
Post di Alberto Antico – avvocato
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