Decreto-legge non convertito, con salvezza dei rapporti giuridici già sorti
Nel caso di specie, la norma di un decreto-legge consentiva di innalzare l’età massima per stipulare i contratti di formazione e lavoro al Sud (art. 15, co. 11 d.l. 232/1995).
Il decreto-legge non era convertito, ma una legge ne faceva salvi i rapporti giuridici già sorti ai sensi dell’art. 77, co. 3 Cost. (art. 1, co. 2 l. 608/1996).
Un privato si appellava a questa norma, per un concorso di epoca successiva a quella di vigenza del decreto-legge non convertito.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che possono essere salvati solo gli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo decreto-legge decaduto, senza la possibilità che quest’ultimo disciplini i rapporti giuridici non ancora instaurati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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