A chi va notificato il diniego del condono edilizio?
Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1135 stabilisce che il rigetto del condono edilizio, ex L. n. 47/1985, deve essere notificato solo all’originario richiedente e non anche agli eventuali e/o successivi acquirenti dell’immobile: “vale il principio generale accolto dalla giurisprudenza amministrativa per cui: “quando un provvedimento negativo si consolida, per decorso dei termini di impugnazione, in capo al suo destinatario (che non ha agito in giudizio a tutela del suo interesse legittimo), l'eventuale alienazione da parte di quest'ultimo della res in ordine alla quale il provvedimento è stato emesso non riapre, per l'acquirente, i termini per impugnare, neppure se costui viene a conoscenza integrale dei provvedimenti negativi solo dopo l'avvenuto acquisto ed a seguito di accesso agli atti amministrativi” (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 12-11-2010, n. 24034).
Nella fattispecie in esame va rilevato che l'art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 stabilisce espressamente che "il diniego di sanatoria è notificato al richiedente", dando ragione sia della necessità di una notificazione del provvedimento negativo, sia del fatto che unico destinatario della stessa debba essere colui che ha attivato il procedimento.
Con la conseguenza che nessun obbligo incombe al Comune di individuare come destinatario del provvedimento di rigetto, oltre al richiedente - di cui nessuna norma, tra l'altro, prevede l'esclusione in caso di alienazione - anche l'eventuale acquirente dell'immobile interessato in tutto o in parte dalla sanatoria. Il che, peraltro, determinerebbe un notevole aggravio procedimentale a carico del Comune.
E si comprende che una simile stringente applicazione del dato normativo trova ragionevole rispondenza in evidenti esigenze di certezza e celerità che devono assistere procedimenti e provvedimenti riguardanti beni ed interessi di rilevanza generale, come la tutela del territorio, soprattutto ove con la stessa venga ad interferire un regime derogatorio quale quello introdotto da norme di sanatoria di interventi realizzati in assenza di titolo edilizio o in difformità dalla disciplina urbanistica vigente; ne discende che del tutto ragionevolmente il legislatore ha indicato il solo richiedente come soggetto interlocutore del procedimento di condono, nonché quale formale destinatario del provvedimento finale, affidando alla tutela predisposta dal diritto civile ogni questione che possa sorgere da eventuali vicende traslative di diritti dominicali interessanti le opere e gli immobili per cui è stato richiesto il beneficio urbanistico; vicende che, a ben vedere, poco o quasi nulla rilevano ai fini dell'ordinato sviluppo del territorio cui la disciplina urbanistica si rivolge (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 5148)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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