Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale: “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”‏

05 Ott 2012
5 Ottobre 2012
Si informa che la Giunta Regionale nella seduta del 2/10/2012 ha licenziato il Disegno di legge regionale:"Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".
 
Tale proposta di Legge Regionale, se approvata, andrebbe a sostituire l'attuale legge regionale 15/2004.
 
Tra le novità più importanti della proposta si segnalano:
 
Art. 4 - Indirizzi regionali

1. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con il buon governo del territorio, con la tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, adotta un regolamento ai sensi degli articoli 19, comma 2 e 54, comma 2 dello Statuto, contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in attuazione dei seguenti criteri:

a) garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale;

b) favorire la localizzazione degli interventi commerciali all’interno dei centri storici e urbani;

c) incentivare il risparmio di suolo, favorendo gli interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale;

d) rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive.

2. Il regolamento regionale di cui al comma 1:

a) detta i criteri per l’individuazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree idonee all’insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita;

b) definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l’individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti;

c) definisce gli ambiti territoriali di rilevanza regionale ai fini dell’applicazione dell’articolo 26, comma 1, lettera e);

d) definisce ogni altra disposizione di dettaglio per l’attuazione della presente legge.

3. Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e territoriali al regolamento regionale di cui al comma 1 entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento, non è consentita l’individuazione di nuove aree o l’ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e non può essere rilasciata l’autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del presente divieto.

 Art. 21 - Requisiti urbanistici ed edilizi

1. Le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati possono essere insediate in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale.

2. Per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e per le grandi strutture di vendita lo strumento urbanistico comunale localizza le aree idonee al loro insediamento sulla base delle previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 4.

3. In attesa dell’approvazione del regolamento regionale di cui all’articolo 4 e dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del medesimo regolamento, il rilascio dell’autorizzazione commerciale per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati è subordinato alla verifica da parte del comune dei seguenti criteri:

a) che l’area sia collocata all’interno del centro urbano;

b) per le aree al di fuori del centro urbano, a condizione che si tratti di un intervento di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse o degradate.

4. In attesa dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 4, il rilascio dell’autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è subordinato alla verifica, da parte della conferenza di servizi di cui all’articolo 19, comma 5, della compatibilità, con le previsioni contenute nel regolamento regionale, delle aree già classificate idonee per l’insediamento di grandi strutture di vendita o parchi commerciali dallo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, le medie e grandi strutture di vendita possono essere insediate nei centri storici, nel rispetto dei vincoli previsti della vigente normativa, anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale.

6. Ai fini dell’insediamento degli esercizi commerciali, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11:

a) per le medie e grandi strutture di vendita situate nei centri storici sono definite da apposita convenzione con il comune, anche con riferimento agli accessi ed ai percorsi veicolari e pedonali;

b) per le medie strutture di vendita fuori dai centri storici e per gli esercizi di vicinato sono definite dallo strumento urbanistico comunale;

c) per le grandi strutture di vendita fuori dai centri storici sono definite dallo strumento urbanistico comunale sulla base di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all’articolo 4, tenuto conto altresì dei diversi settori merceologici e della tipologia dei prodotti posti in vendita.

 Titolo IV

Interventi di rilevanza regionale

Art. 26 - Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale

 1.Sono considerati di rilevanza regionale i seguenti interventi:

a)apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati in area classificata idonea all’insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;

b)ampliamento, in misura superiore al 30% della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, in area classificata idonea all’insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;

c)apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati qualora l’apertura richieda apposita variante urbanistica di localizzazione;

d)ampliamento, in misura superiore al 30% della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, qualora l’ampliamento richieda apposita variante urbanistica di localizzazione;

e)apertura di grandi strutture di vendita in aree ricadenti negli ambiti territoriali di rilevanza regionale, come definiti dal regolamento regionale di cui all’articolo 4, qualora l’apertura richieda apposita variante urbanistica di localizzazione.

2.Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad un accordo di programma promosso dalla Regione ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d’area, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all’articolo 4.

3. Al fine di addivenire alla conclusione dell’accordo di programma la Regione indice una conferenza di servizi alla quale partecipano necessariamente il comune competente per territorio, la provincia e le altre amministrazioni pubbliche interessate dall’intervento. La conferenza delibera a maggioranza di comune, provincia e Regione, con il parere favorevole del comune competente per territorio e della Regione. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) il parere della Regione è reso per il tramite della struttura regionale competente in materia di commercio, sentita la struttura regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) il parere della Regione è reso per il tramite della struttura regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia di commercio.

4. L’accordo di programma può contenere forme di perequazione urbanistica ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 specificamente destinate alla riqualificazione del centro urbano.

5. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori. L’accordo sostituisce l’autorizzazione commerciale qualora la documentazione presentata sia sufficientemente completa in relazione all’intervento da eseguire. In caso contrario l’autorizzazione commerciale è rilasciata secondo la procedura ordinaria di cui all’articolo 19, comma 5.

6. Gli accordi di programma aventi ad oggetto esclusivamente o in misura prevalente gli interventi commerciali di cui al comma 1 sono disciplinati dal presente articolo.

7. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo, prevedendo, in particolare, un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centottanta giorni.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa dell’approvazione del regolamento regionale di cui all’articolo 4 e del provvedimento di cui al comma 7, le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di cui al comma 1 per le grandi strutture di vendita con superficie superiore a 8.000 metri quadrati, anche in variante urbanistica.

Il testo integrale della proposta è recuperabile al seguente link:

Ddl 21 28,63 kB   03 October 2012
Ddl 21 All A 124,48 kB   03 October 2012
Ddl 21 All B 131,77 kB   03 October 2012

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