La proroga della dichiarazione di pubblica utilità richiede l’avviso di avvio del procedimento e la dimostrazione delle cause di forza maggiore

05 Feb 2013
5 Febbraio 2013

Della questione si occupa la sentenza del TAR Veneto n. 51 del 2013.

Col ricorso era stato impugnato il provvedimento del 2009 col quale l'ANAS aveva disposto,  ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.P.R. 327/01, la proroga di due anni del termine della dichiarazione di pubblica utilità (che scadeva nel 2009); per effetto di tale proproga è stato possibile emettere il decreto di esproprio nel corso del successivo biennio.

Il ricorso era fondato su due motivi: la violazione dell’art. 7 della L. 241/90, in quanto non era stata preventivamente data comunicazione ai soggetti direttamente interessati della volontà e delle ragioni per le quali l’amministrazione aveva inteso prorogare i termini della dichiarazione di pubblica utilità, nonché per la violazione della stessa disposizione di cui all’art. 13, comma 5 D.P.R. 327/01, in quanto non risultano esternate né comprovate le ragioni di forza maggiore o di altra natura che avevano determinato la necessità di disporre la proroga. Infatti l'ANAS si era limitata a fare riferimento
a generici problemi riguardanti il completamento da parte dell’Agenzia del Territorio delle operazioni di frazionamento catastale dei beni, i quali avrebbero determinato l’impossibilità di completare nei termini le procedure espropriative.

Il TAR ha accolto il ricorso: "ritiene il Collegio che entrambi i ricorsi, proponenti identiche censure, siano fondati, in primo luogo, in considerazione del fatto che la proroga è stata disposta in difetto della comunicazione di avvio del relativo procedimento. Come già osservato da questo Tribunale in fattispecie analoga : “Il decreto di proroga della dichiarazione di pubblica utilità costituisce, infatti, provvedimento discrezionale che, ponendosi a chiusura del subprocedimento autonomo, è capace di ledere in via autonoma la sfera giuridica del proprietario, quanto meno sotto il profilo del ritardo nella emanazione del decreto di esproprio e conseguentemente nel pagamento della relativa indennità. Da detta connotazione discrezionale del provvedimento in parola discende, in assenza di una situazione di urgenza qualificata, la necessità di procedere, in ossequio ai principi sanciti dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio n. 14 del 1999, alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90 (CdS, IV, 16.3.2001 n. 1578; 19.1.2000 n. 248; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 4.12.2002 n. 877)” (così, T.A.R. Veneto, I, n. 2173/2009).
In secondo luogo, il provvedimento risulta carente nell’esternazione dei presupposti indicati dalla norma per consentire la proroga del termine della dichiarazione di pubblica utilità. Invero, il provvedimento di proroga fa riferimento a mere difficoltà attuative relative alla lunghezza delle procedure o più specificatamente alle pratiche relative al frazionamento catastale, demandate all’Agenzia del Territorio di Treviso, senza tuttavia evidenziare alcun fatto obiettivo non dipendente dalla volontà del soggetto procedente, difficoltà e rallentamenti come tali non riconducibili a cause di forza maggiore o ad altre giustificate ragioni. A tale proposito va richiamato l’orientamento già espresso in fattispecie analoga dalla Sezione, con la pronuncia n.291/2012, ove si è ricordato che “… è legittima la proroga dei termini dei lavori e delle espropriazioni, solo nei casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari”, per cui eventuali ragioni (così come dedotte dall’ANAS riguardo alle operazioni da compiersi da
parte del l’Agenzia del Territorio) consistenti nel mancato completamento dei frazionamenti catastali, non paiono riconducibili a situazioni di obiettiva difficoltà, bensì a circostanze prevedibili prima dell’adozione di provvedimenti in questione e a difficoltà ben risolubili nei cinque anni di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità".

Il TAR ha conseguentemente annullato anche il decreto di esproprio.

sentenza TAR Veneto 51 del 2013

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